Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6233 del 12/11/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 6233 Anno 2016
Presidente: NAPPI ANIELLO
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

Data Udienza: 12/11/2015

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
BRESCIA
nei confronti di:
ATANASIO SYLVANA N. IL 30/05/1987
BRAIDIC EVA N. IL 15/09/1949
BRESHAK SUELLEN N. IL 13/11/1985
DEMETER ROCKY N. IL 16/01/1989
DEMETRIO FERNANDEZ VICTORINA N. IL 05/04/1966
ERNESTO MARGHERITA N. IL 09/03/1984
GALIERO RAFFAELE N. IL 18/06/1967
GONZALEZ GORRADIS ANGEL N. IL 21/11/1985
HUDOROVIC ANDREA N. IL 14/05/1973
IGNAZZI DANIELE N. IL 19/08/1959
PASCUAL MOSE’ N. IL 27/10/1978
VIGANO’ ARGENTO N. IL 19/09/1987
ZANFORLIN ROBERTO N. IL 11/12/1958
avverso l’ordinanza n. 2643/2015 GIP TRIBUNALE di BERGAMO,
del 18/03/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALFREDO
GUARDIANO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. s cdd-red2(2- VQ-1913-F
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FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza pronunciata il 18.3.2015 il giudice per le indagini
preliminari presso il tribunale di Bergamo, dichiarava non doversi

reati di cui agli artt. 81, cpv., 110, 48, 479, 640, co. 2, 482, 483,
c.p., in relazione agli artt. 476 e 485, c.p., loro rispettivamente
ascritti ai capi 80-81-82 (Hudorvic Andrea; Galiero Raffaele,
Pascual Mosé, Zanforlin Roberto); 90-91-92 (Demetrio Fernandez
Victorina, Ernesto Margherita, Braidic Eva); 93-94 (Demeter
Rocky, Ernesto Margherita, Braidic Eva); 112-113 (Atanasio
Sylvana, Gonzales Corradis Angel); 125-126 (Breshak Suelle,
Viganò Argento); 180-181-182 (Ignazzi Daniele), perché estinti
per prescrizione essendo decorso il relativo termine massimo, pari
a sette anni e sei mesi.
2.

Avverso la sentenza della corte di appello, di cui chiede

l’annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il
pubblico ministero deducendo l’erroneo calcolo del termine
massimo di prescrizione, pari, per tutti i reati, a sette anni e sei
mesi, tenuto conto del termine ordinario di sei anni e dell’aumento
derivante dalla interruzione conseguente alla richiesta di rinvio a
giudizio, termine massimo che, in relazione ai reati innanzi
indicati, non sarebbe affatto perento.
3. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei termini che
seguono.
4. In via preliminare va osservato che, in relazione ai singoli reati
in precedenza indicati, il termine massimo di prescrizione, da
dover considerare al fine di individuare il tempo necessario a
prescrivere, ai sensi del combinato disposto degli artt. 157, 160,

procedere nei confronti degli imputati in premessa indicati per i

co. 3 e 161, co. 2, c.p., è pari a sette anni e sei mesi, dovendosi
aggiungere, al termine ordinario di sei anni, determinato secondo
il disposto dell’art. 157, c.p., l’aumento previsto, per l’appunto,
dall’art. 161, co. 2, c.p. (pari ad un quarto dello stesso termine

della prescrizione ex art. 160, co. 2, c.p., rappresentato, nella
specie, dalla richiesta di rinvio a giudizio, formulata dal pubblico
ministero il 6.11.2013, ed in assenza di cause di sospensione del
relativo decorso.
Non si dovrà tener conto, invece, a tal fine, della recidiva
reiterata, originariamente contestata al Galiero Raffaele ed allo
Zanforlin Roberto; della recidiva reiterata infraquinquennale,
originariamente contestata a Pascual Mosé; della recidiva
reiterata specifica, originariamente contestata a Braidic Eva, della
recidiva reiterata specifica infraquinquennale, originariamente
contestata a Ignazzi Daniele, tutte ipotesi di recidiva per le quali il
citato articolo 161, co. 2, c.p., prevede un più consistente
aumento del termine ordinario di prescrizione, in presenza di uno
o più atti interruttivi.
Non appare revocabile in dubbio, infatti, che le diverse ipotesi di
recidiva reiterata che formavano oggetto di originaria
contestazione (cfr. p. 18 della sentenza impugnata) non siano
state ritenute sussistenti dal giudice procedente, con motivazione
implicitamente desumibile dalla adottata pronuncia di non doversi
procedere per estinzione dei reati dovuta al compiersi del relativo
termine di prescrizione, come rilevato dallo stesso pubblico
ministero ricorrente (cfr. p. 1 del ricorso).
Ed invero, poiché la recidiva reiterata, che è circostanza
aggravante a effetto speciale, rileva ai fini della determinazione

2

ordinario), conseguente all’intervenuto atto interruttivo del corso

del tempo necessario alla prescrizione del reato, solo se
contestata e ritenuta dal giudice (cfr. Cass., sez. 2^, 21.10.2008,
n. 40978, rv. 242245), l’intervenuta pronuncia di estinzione dei
reati per compiuta prescrizione, dimostra che il giudice

applicare le diverse ipotesi di recidiva reiterata contestate.
In tema di prescrizione del reato, infatti, quando il giudice abbia
escluso, anche implicitamente, la circostanza aggravante
facoltativa della recidiva qualificata (art. 99, comma 4, c.p.), non
ritenendola in concreto espressione di una maggiore colpevolezza
o pericolosità sociale dell’imputato, la predetta circostanza deve
ritenersi ininfluente anche ai fini del computo del tempo
necessario a prescrivere il reato (cfr. Cass., sez. 2^, 10/01/2012,
n. 2090, rv. 251776).
Di tale recidiva, peraltro, non si può tenere conto nemmeno in
questa sede di legittimità, in quanto sul punto il ricorso del
pubblico ministero non risulta sorretto da uno specifico motivo di
impugnazione, non potendosi considerare tale, per la genericità
che lo connota, l’inciso “anche a voler prescindere dalla recidiva
aggravata contestata a Pascual Mosé, Galiero Raffaele, Zanforlin
Roberto, Braidic Eva e Ignazzi Daniele, contenuto nella parte
finale dell’atto di gravame.
Deve, pertanto, trovare applicazione al riguardo il condivisibile
principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità,
secondo cui qualora la recidiva, pur oggetto di contestazione, non
sia stata comunque valutata dal giudice nella quantificazione della
pena inflitta, non si può comunque, in difetto di specifica
impugnazione sul punto, tener conto, ai fini del calcolo del tempo
necessario perché maturi la prescrizione del reato, dell’aumento di

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dell’udienza preliminare non ha ritenuto di dovere riconoscere ed

pena ad essa collegato (cfr. Cass., sez. 2^, 08/04/2009, n.
18595, rv. 244158).
Applicando tali principi ai singoli reati contestati nei capi di
imputazione in precedenza indicati e tenuto conto della data di

tutt’oggi, estinti per prescrizione i reati di cui al capo 80 (alla
data, rispettivamente, del 5.3.2015 e del 12.5.2015); ai capi 81 e
82 (alla data del 12.5.2015); ai capi 90, 91 e 92 (alla data,
rispettivamente, del 30.5.2015 e del 29.7.2015); ai capi 93 e 94
(alla data, rispettivamente, del 30.5.2015; del 9.7.2015; del
15.4.2015 e del 29.7.2015); ai capi 125 e 126 (alla data,
rispettivamente, del 5.6.2015 e del 18.10.2015); al capo 180 (alla
data, per il solo episodio del 12.2.2008, del 12.8.2015); ai capi
181 e 182 (alla data, per i soli episodi dell’8.2.2008,
dell’8.8.2015).
Pertanto, con riferimento a tali reati, il ricorso del pubblico
ministero va rigettato in quanto l’intervenuta prescrizione rende
superfluo il rinvio per un nuovo esame al giudice dell’udienza
preliminare, il quale non potrebbe fare null’altro che prendere atto
dell’intervenuta estinzione per prescrizione.
Il ricorso va, invece, accolto con riferimento ai reati, per i quali, a
tutt’oggi, il termine di prescrizione non risulta perento, essendo
sul punto, il giudice dell’udienza preliminare incorso in una
violazione di legge.
Si tratta dei reati, di cui ai capi 112 e 113, nonché ai capi 180
(limitatamente all’episodio del 7.9.2008); 181 e 182 (per
entrambi i capi limitatamente all’episodio del 22.9.2008), in
relazione ai quali la sentenza impugnata va annullata con rinvio al

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consumazione di ciascuno di essi si evince che risultano, a

tribunale di Bergamo, ufficio del giudice per l’udienza preliminare,
per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui ai capi

riferimento al solo fatto del 22.9.2008); 182 (con riferimento al
solo fatto del 22.9.2008), con rinvio al tribunale di Bergamo,
ufficio del giudice per l’udienza preliminare, per nuovo esame.
Rigetta nel resto.
Così deciso in Roma il 12.11.2015.

112; 113, 180 (con riferimento al solo fatto 7.9.2008); 181 (con

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