Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6231 del 23/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6231 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RUBINO ALFIO N. IL 06/04/1971
GRASSIA NUNZIA N. IL 30/10/1968
avverso la sentenza n. 1087/2011 CORTE APPELLO di CATANIA, del
26/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

Data Udienza: 23/10/2013

OSSERVA LA CORTE

– Rilevato che la Corte d’Appello di Catania confermava il giudizio di responsabilità formulato dal
giudice di primo grado nei confronti degli imputati per il reato di cui all’art. 73 DPR 309/90;
– Rilevato che gli imputati proponevano distinti ricorsi per cassazione, deducendo il Rubino
violazione di legge e vizio motivazionale in punto di mancato riconoscimento della prevalenza
delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti e lamentando la Grassia la mancata

– Ritenuta la manifesta infondatezza delle censure, quanto alla prima in ragione della congrua
motivazione che pone in evidenza la rilevanza della “corposa aggravante” contestata
all’imputato, atta a impedire un giudizio di prevalenza, quanto alla seconda stante la
motivazione adeguata del giudizio di responsabilità, argomentata mediante specifico
riferimento alle conversazioni telefoniche ritenute in tal senso significative;
-Rilevato che, pertanto, il ricorso è inammissibile e che la dichiarazione d’inammissibilità
comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo
ragioni di esonero, anche della sanzione pecuniaria ex art.616 C.P.P.;

P. Q. M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1.000,00 ciascuno in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 23-10-2013.

assoluzione per assenza di consapevolezza dell’attività di cessione di stupefacente;

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