Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6230 del 23/10/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 6230 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

Data Udienza: 23/10/2013

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MANNAI IMED N. IL 04/05/1969
avverso la sentenza n. 2975/2012 CORTE APPELLO di GENOVA, del
13/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

rk/-

Osserva

Ricorre per cassazione Mannai Imed, personalmente, avverso la sentenza emessa
in data 13.11.2012 dalla Corte di Appello di Genova che, in parziale riforma di
quella in data 6.6.2012 del Tribunale di Genova, accogliendo l’appello del P.G.,
escluse le attenuanti generiche aumentava la pena inflitta al predetto per il reato
di cui all’art. 73 co. 1 bis lett. a) DPR 309/1990, ad anni sei e mesi otto di
reclusione.
Deduce il vizio motivazionale sia in ordine alla ritenuta recidiva specifica, reiterata

generiche.
Il ricorso è inammissibile essendo le censure mosse manifestamente infondate.
La concessione o meno delle attenuanti generiche è un giudizio di fatto lasciato
alla discrezionalità del giudice, sottratto al controllo di legittimità, tanto che “ai fini
della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche il giudice
può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen.,
quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del
beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o
all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in
tal senso” (Cass. pen. Sez. II, n. 3609 del 18.1.2011, Rv. 249163).
La Corte territoriale ha addotto congrua motivazione esente da qualsiasi vizio,
richiamando i numerosi precedenti specifici (sette condanne per delitti di spaccio di
stupefacenti) in ordine all’impossibilità di escludere la recidiva contestata e di
concedere le attenuanti generiche, che ha conseguentemente escluso.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616
c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma, che si ritiene equo liquidare in C 1.000,00, in favore della cassa delle
ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della
causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 23.10.2013

ed infraquinquennale sia in ordine all’esclusione delle circostanze attenuanti

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA