Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6230 del 23/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6230 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO
Data Udienza: 23/10/2013
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MANNAI IMED N. IL 04/05/1969
avverso la sentenza n. 2975/2012 CORTE APPELLO di GENOVA, del
13/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;
rk/-
Osserva
Ricorre per cassazione Mannai Imed, personalmente, avverso la sentenza emessa
in data 13.11.2012 dalla Corte di Appello di Genova che, in parziale riforma di
quella in data 6.6.2012 del Tribunale di Genova, accogliendo l’appello del P.G.,
escluse le attenuanti generiche aumentava la pena inflitta al predetto per il reato
di cui all’art. 73 co. 1 bis lett. a) DPR 309/1990, ad anni sei e mesi otto di
reclusione.
Deduce il vizio motivazionale sia in ordine alla ritenuta recidiva specifica, reiterata
generiche.
Il ricorso è inammissibile essendo le censure mosse manifestamente infondate.
La concessione o meno delle attenuanti generiche è un giudizio di fatto lasciato
alla discrezionalità del giudice, sottratto al controllo di legittimità, tanto che “ai fini
della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche il giudice
può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen.,
quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del
beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o
all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in
tal senso” (Cass. pen. Sez. II, n. 3609 del 18.1.2011, Rv. 249163).
La Corte territoriale ha addotto congrua motivazione esente da qualsiasi vizio,
richiamando i numerosi precedenti specifici (sette condanne per delitti di spaccio di
stupefacenti) in ordine all’impossibilità di escludere la recidiva contestata e di
concedere le attenuanti generiche, che ha conseguentemente escluso.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616
c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma, che si ritiene equo liquidare in C 1.000,00, in favore della cassa delle
ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della
causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 23.10.2013
ed infraquinquennale sia in ordine all’esclusione delle circostanze attenuanti