Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 623 del 30/09/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 623 Anno 2014
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
VALASTRO ROSARIO N. IL 09/04/1948
MAURO CARMELO N. IL 04/09/1941
avverso la sentenza n. 3876/2010 CORTE APPELLO di CATANIA, del
28/11/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/09/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. tA;
che ha concluso per
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42.4.2 A/V

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Data Udienza: 30/09/2013

Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 28/11/2011 la Corte d’appello di Catania ha confermato, per quanto
ancora rileva, la decisione di primo grado che aveva applicato la pena ritenuta di giustizia a
Rosario Valastro e a Carmelo Mauro, avendoli ritenuti responsabili del reato di bancarotta
fraudolenta patrimoniale e di bancarotta fraudolenta documentale, in riferimento alla Saro
Valastro s.r.I., dichiarata fallita in data 02/12/1998.
2. Sono stati proposti distinti ricorsi per cassazione nell’interesse del Valastro e del Mauro.
3. Il ricorso proposto nell’interesse del Valastro si affida ai seguenti motivi.

documentale, alla luce del fatto che il consulente contabile della curatela era stato in grado
di redigere, senza particolari difficoltà, la propria relazione, sia con riguardo alla bancarotta
patrimoniale, in ragione della denunciata comparazione di valori patrimoniali disomogenei e
dell’assenza di prova di una distrazione dei crediti.
3.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali in relazione alla mancata
concessione delle attenuanti generiche, alla luce dell’incensuratezza del ricorrente e della
finalità perseguita di salvare la propria attività commerciale.
4. Il ricorso proposto nell’interesse del Mauro si affida ad un unico, articolato motivo, con il
quale si lamenta nullità della sentenza impugnata per mancanza di motivazione.
In particolare, si rileva che la sentenza: a) non aveva considerato l’ipotesi, prospettata con
l’atto di appello, che la merce fosse stata effettivamente trasferita dalla società Ceramix alla
società fallita e da questa venduta al minuto con sottrazione dei corrispettivi; b) non aveva
fornito alcuna motivazione rispetto alla responsabilità del Mauro nel delitto di bancarotta
documentale, limitandosi a prospettare, ma non a dimostrare, il concorso dello stesso
quantomeno a titolo morale.
Considerato in diritto
1. Il ricorso proposto nell’interesse del Valastro è infondato.
1.1. Il primo motivo, nella sua duplice articolazione, inammissibile, giacché, attraverso la
doglianza relativa ai vizi motivazionali della sentenza, finisce per auspicare una rivisitazione
delle risultanze istruttorie, inammissibile in sede di legittimità.
Occorre premettere che, essendosi in presenza di una doppia pronuncia conforme in punto
di penale responsabilità dell’imputato, le motivazioni delle due sentenze di merito vanno ad
integrarsi reciprocamente, saldandosi in un unico complesso argomentativo (cfr., in
motivazione, Sez. 2, n. 46273 del 15/11/2011, Battaglia, Rv. 251550)
Ciò posto, per quanto attiene alla bancarotta documentale, le critiche si concentrano: a) su
un’affermazione del curatore relativa alle difficoltà della stampa mensile dei partitari,
trascurando completamente le altre dichiarazioni (v. pag. 31 della sentenza di primo grado)
che, soprattutto con riferimento ai crediti aziendali, qualificano la stesura dell’impianto
contabile “spesso incapace di esibire in maniera chiara ed univoca l’operato dell’impresa); b)
sul fatto che l’ammissione al concordato preventivo (e non fallimentare, come erroneamente

1

3.1. Con il primo motivo, si lamentano vizi motivazionali, sia con riferimento alla bancarotta

indicato in ricorso), presuppone la correttezza delle scritture contabili, laddove, escluso che
le verifiche del tribunale civile comportino una preclusione ad un successivo, diverso
accertamento in sede penale, sarebbe stato necessario indicare gli elementi fattuali dai quali
inferire un vizio nel percorso argomentativo della sentenza impugnata.
Per quanto attiene alla bancarotta patrimoniale, osserva la Corte che la sentenza impugnata,
in linea con le argomentate conclusioni raggiunte dal giudice di primo grado, ha
puntualmente sottolineato come, pur essendo evidente che i dati contabili al momento del
concordato preventivo e quelli relativi alla fase successiva alla dichiarazione di fallimento

le rettifiche proposte dal consulente di parte, comunque residuerebbe un significativo ed
ingiustificato divario —non limitato alle merci, ma esteso anche alle attrezzature: pag. 22
della sentenza di primo grado -, tra le consistenze attive registrate, non documentato in
alcun modo. Anche l’ipotesi dell’esistenza di vendite non fatturate per lire 791.09.962,
avanzata dal consulente dell’imputato, finirebbe per confermare (e non per smentire) le
conclusioni raggiunte, dal momento che tale somma non è stata rinvenuta in cassa.
Ad ogni modo, le critiche avanzate — va aggiunto in modo frammentario e trascurando
l’unitaria valutazione dei giudici di merito – dal ricorrente in ordine al fatto che i giudici di
merito avrebbero illogicamente ammesso che tali vendite dovrebbero sommarsi a quelle per
circa 800 milioni di lire, per giungere ad un importo inverosimile non si confrontano con il
fatto che il Tribunale prima e la Corte poi non hanno accolto l’ipotesi delle vendite non
fatturate per lire 791.079.062 (importo peraltro raggiunto con argomentazioni non
perfettamente comprensibili: pag. 30 della sentenza di primo grado), ma hanno solo rilevato
che, se anche essa rispondesse al vero, comunque non muterebbero le conclusioni.
Anche le doglianze relative ai crediti appaiono prive di specificità, in quanto trascurano i dati
istruttori — documentazione acquisita e testimonianze di alcuni creditori — poste a
fondamento della valutazione secondo la quale era stata omessa l’iscrizione di pagamenti
fatti non — come necessario — alla società fallita, ma in favore dello stesso Valastro o della
Ceramix s.r.l.
1.2. Infondato è il secondo motivo di ricorso, giacché il mancato riconoscimento delle
attenuanti generiche è stato fondato dai giudici di merito (v. pag. 69 della sentenza di primo
grado) valorizzando, con motivazione che non palesa alcuna manifesta illogicità, la gravità
delle condotte criminose e la loro reiterazione, rispetto alle quali il soggettivo intendimento
di “salvare” l’attività, attraverso il grave pregiudizio provocato ai creditori, finisce per
rimanere sullo sfondo.
2. Anche il ricorso del Mauro è infondato, in quanto i giudici di merito hanno, con ampie
argomentazioni illustrato le ragioni che fondavano il giudizio di falsità delle fatture emesse
dalla Ceramix s.r.l. (v. pag. 25 ss. della sentenza di primo grado) — giudizio, che, peraltro,
trova tale rispondenza nelle risultanze istruttorie da essere stato ammesso dal consulente di
parte Bonomo: pag. 30 della sentenza di primo grado. Tale valutazione viene contrastata

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scontano la prosecuzione dell’attività sino a quest’ultimo momento e pur volendo considerare

ipotizzando che il trasferimento della merce non sarebbe fittizio (e, quindi, funzionale alla
sottrazione dei corrispettivi percepiti dalla Ceramix s.r.I.), ma reale e sarebbe poi stato
tradotto in vendite al minuto della società fallita, con distrazione dei corrispettivi. Tale ipotesi
difensiva si scontra, però, con la razionale argomentazione dei giudici di merito — fondata su
dati non criticati dal ricorrente -, secondo cui la Ceramix s.r.I., gestita di fatto dallo stesso
Valastro, non aveva alcuna autonomia decisionale, ma soprattutto strutturale.
Con riguardo alla bancarotta documentale, va solo rilevato, in modo assorbente, che la
sentenza di secondo grado argomenta l’equivalenza delle circostanze attenuanti generiche

della pluralità dei fatti di bancarotta, anch’essi esistenti, senza menzionare, nella sua
autonoma valutazione, la bancarotta documentale.
3. Alla pronuncia di rigetto consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna di ciascuno dei
ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali
Così deciso in Roma il 30/09/2013

Il Componente estensore

, I resident

riconosciute in favore del Mauro, rispetto alle aggravanti del danno di particolare gravità e

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