Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6227 del 21/12/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 6227 Anno 2016
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI BARI
nei confronti di:
MININNI CATERINA N. IL 18/02/1946
avverso la sentenza n. 1380/2014 GIUDICE DI PACE di BARI, del
19/11/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/12/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la pa e civile, l’Avv
Uditi clifensor Avv.

Data Udienza: 21/12/2015

Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Delehaye, ha
concluso chiedendo l’annullamento con rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa il 19 novembre 2014, il giudice di pace di Bari
assolveva l’imputata dal reato di cui all’art. 594 c.p. perché il fatto
non è previsto dalla legge come reato, ritenendo l’immediata

previsto l’abrogazione del reato in oggetto.
2. Contro la sentenza di assoluzione propone ricorso per cassazione il
Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Bari per
inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché
mancanza e manifesta illogicità della motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato; il reato di cui all’art. 594 c.p. non può ritenersi
abrogato per effetto diretto della legge 28 aprile 2014 n. 67, posto
che tale atto normativo ha conferito al Governo una delega,
implicante la necessità del suo esercizio, per la depenalizzazione di
tale fattispecie e che, pertanto, quest’ultima, fino alla emanazione dei
decreti delegati, non potrà essere considerata semplice violazione
amministrativa (v. Sez. 1, n. 44977 del 19/09/2014, Ndiaye, Rv.
261124, nonchè Sez. 5, n. 7334 del 2015, Pavese, secondo cui:
“come reso palese dalla lettera della legge, l’art. 2 della I. n. 67 del
2014 non ha affatto depenalizzato il reato di cui all’art. 594 cod. pen.
Tale effetto si produrrà solo a seguito dell’eventuale emanazione del
decreto legislativo di cui al citato art. 2”).
2.

Ne consegue l’accoglimento del ricorso e l’annullamento

della sentenza impugnata, con rinvio al giudice di pace di Bari per
nuovo giudizio.
p.q.m.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia al giudice di pace di Bari per
nuovo giudizio.
Così deciso il 21/12/2015

operatività della legge delega numero 67 del 2014, la quale ha

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