Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6226 del 23/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6226 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MACCARONE SARA N. IL 21/11/1989
avverso la sentenza n. 1918/2012 CORTE APPELLO di GENOVA, del
10/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

Data Udienza: 23/10/2013

OSSERVA LA CORTE

– Rilevato che la Corte d’Appello di Genova confermava la sentenza con la
quale l’imputata era stata ritenuta responsabile di più episodi di detenzione
illecita di sostanza stupefacente;

Rilevato che l’imputata proponeva ricorso per cassazione, deducendo

tener conto del suo stato di tossicodipendenza e della destinazione della
sostanza all’uso di gruppo;
– Ritenuta l’estrema genericità della censura, non essendo state indicate in
modo specifico le ragioni su cui si fonda il presunto uso di gruppo;
– Ritenuta, altresì, la manifesta infondatezza della stessa alla luce della
congrua motivazione sul punto, che dà conto delle ragioni (quantitativo della
sostanza, modalità di conservazione, entità della somma sequestrata e omessa
dimostrazione della sua provenienza);
– Rilevato che la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo ragioni di
esonero, anche della sanzione pecuniaria ex art.616 C.P.P.;

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle
ammende.
Così de iso in Roma il 23-10-2013.
lier est.

P

mancanza di motivazione o apparenza della medesima per aver omesso di

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