Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6226 del 07/12/2012


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 6226 Anno 2013
Presidente: GRASSI ALDO
Relatore: FUMO MAURIZIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CANNITO FRANCESCO N. IL 14/06/1953
avverso la sentenza n. 1/2011 CORTE ASSISE APPELLO di
POTENZA, del 26/10/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/12/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO
che ha concluso per

Udito, per la sarte civile, l’Avv
Udit i dif sor Avv.

Data Udienza: 07/12/2012

udito il PG in persona del sot.proc.gen. d.ssa. E. Cesqui, che ha chiesto dichiararsi
inammissibile il ricorso,
udito il difensore di PC avv.
Comi che ha chiesto rigettarsi il ricorso e ha depositato nota
spese,
udito il difensore dell’imputato avv. P. Mazzoccoli, che ha illustrato i motivi del ricorso e ne ha
chiesto l’accoglimento.

1. Cannito Francesco è imputato del delitto di cui all’articolo 584 cp perché, con atti
diretti a commettere il delitto di cui all’articolo 582 dello stesso codice, cagionava la morte di
Olivieri Ignazio, provocandogli arresto cardiaco irreversibile -concausato da una preesistente
cardiomiopatia- a seguito dello stress fisico determinato dall’aggressione subita.
2. La corte di assise di Potenza, con sentenza 16 marzo 2010, lo riconosceva colpevole
del reato sopraindicato e lo condannava la pena di anni 10 di reclusione, oltre al risarcimento
danni in favore delle parti civili, da liquidarsi in separata sede, nonché al pagamento in favore
delle predette parti di una somma a titolo di provvisionale.
3. La corte di assise di appello di Potenza, con la sentenza di cui in epigrafe, ha
confermato la pronuncia di primo grado, dichiarando anche l’imputato interdetto in perpetuo
dai pubblici uffici e interdetto legalmente, nonché sospeso dall’esercizio della potestà
genitoriale durante la pena.
4. Ricorre per cassazione il difensore, articolando 7 motivi di ricorso.
5. Primo motivo: mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione in
ordine alla mancata acquisizione della consulenza del professor Luigi Strada, afferente la
richiesta della difesa del ricorrente ai sensi dell’articolo 603 del codice di rito. La presunzione di
completezza dell’attività probatoria espletata in primo grado è resistita, nel caso di specie,
dalle conclusioni cui sarebbe giunto il professor Strada, conclusioni che avrebbero
diversamente orientato il processo cognitivo dei giudicanti. Il consulente di parte avrebbe
chiarito per qual motivo la morte di Olivieri Ignazio non poteva riconnettersi causalmente alla
condotta dell’imputato.
5.1. Secondo motivo: mancata assunzione di prova decisiva, consistente -appuntonell’esame del predetto consulente di parte, che avrebbe chiarito come la morte dell’Olivieri
sarebbe potuta intervenire in qualsiasi momento e in conseguenza della grave patologia
cardiaca dalla quale era affetto.
5.2. Terzo motivo: illogicità manifesta della motivazione. Invero: dal testo della
sentenza e dai verbali testimo0iali, nonché dalle annotazioni della Questura di Matera e infine
dallo stesso esame dell’imput tato i non risulta affatto che quest’ultimo abbia mai sferrato un
pugno all’Olivieri. La relazione di servizio della Questura di Matera dà atto del fatto che la
sanitaria accorsa sul posto aveva ipotizzato che l’ematoma che Olivieri presentava in zona
oculare ben poteva anche essere stato causato dall’urto riportato a seguito della caduta
conseguente alla perdita dei sensi dovuta all’arresto cardiocircolatorio.
5.3. Quarto motivo: mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione,
atteso che i testi Taccardi Eustachio e Fabiano Vincenzo non ebbero a riferire in dibattimento di
aver visto l’imputato colpire l’Olivieri, mentre il consulente tecnico dell’accusa, professor
Divella Giancarlo, ebbe a concludere, attribuendo la morte dell’Olivieri a un arresto
cardiocircolatorio, precisando che qualsiasi sforzo serio o stress avrebbe potuto cagionare
l’evento letale. Sulla base di tali dichiarazioni, si deve giungere alla conclusione che Olivieri è
morto per una pregressa, grave patologia cardiaca e che la morte avrebbe potuto
sopraggiungere in qualsiasi momento.
5.4. Quinto motivo: mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione
in relazione a quanto si legge a pagina 4 della sentenza impugnata, dove si sostiene che
Olivieri sarebbe stato aggredito a mani nude dall’imputato. Ciò contrasta con le dichiarazioni
dei testi Duni Giosuè, che ha riferito circa il pessimo stato di salute e la condotta incauta del
Olivieri e che ha chiarito che quest’ultimo, durante il litigio verbale con il Cannito, ebbe a

RITENUTO IN FATTO

1. Le prime due censure sono infondate. La terza, la quarta, la quinta, la sesta censura
sono articolate in fatto e come tali, inammissibili. La settima censura attiene a un motivo non
proposto nelle fasi precedenti e, dunque, si appalesa, anche essa, inammissibile.
2. Invero, l’elaborato scritto del professor Strada, per quel che si legge nella sentenza di
secondo grado (circostanza non smentita dal ricorrente), fu redatto dopo la pronuncia della
sentenza della corte d’assise. La corte d’assise d’appello ha dato adeguata spiegazione della
ragione per la quale ha ritenuto del tutto sufficienti ai fini del decidere gli elementi a sua
disposizione, ricordando il principio di presunzione di completezza dell’istruzione dibattimentale
esperita in primo grado e la natura del tutto eccezionale della possibilità di integrare detta
istruzione, ai sensi dell’articolo 603 cpp. Ovviamente rappresenta un mero paralogismo
l’affermazione in base alla quale la prova non assunta sarebbe decisiva, in quanto, se assunta,
avrebbe diversamente orientato i giudicanti. Ciò equivale ad affermare che la prova decisiva
era appunto tale. La corte di secondo grado, viceversa, ha posto logicamente in relazione i dati
fattuali, scaturenti dalle raccolte testimonianze, con le conclusioni cui è giunto il consulente
tecnico del pubblico ministero, il quale ha certamente affermato che la morte di Olivieri Angelo
intervenne a seguito di crisi cardiaca, ma ha chiarito che detta crisi fu determinata, in un
soggetto con gravi problemi circolatori, dallo stress provocato dal litigio insorto tra Olivieri e
l’imputato e dalle percosse che il primo dovette subire ad opera del secondo.
3. Il giudice d’appello ha chiarito come i testi, sia pur controvoglia, e a seguito di
precise contestazioni, hanno finito pgr ammettere che tra Olivieri e Cannito si sviluppò una lite
per motivi attinenti al gioco delleT carte. In particolare, con riferimento alle dichiarazioni di
Bonifacio e Duni, la corte ha affermato che è risultato certo che l’imputato abbia colpito al volto
l’Olivieri. Ciò è stato confermato, per quel che si legge in sentenza a pagina 4, dalla consulenza
del professor Divella, il quale ha riscontrato sulla parte sinistra del volto della vittima, nonché
nella zona sottomentoniera e sul torace, ecchimosi e graffiature.
In presenza di tale quadro probatorio, affermare che in realtà sia stato il cardiopatico Olivieri
(che, peraltro, il suo stato di inferiorità ha tenuto a esibire, sbottonandosi la camicia e
mostrando le cicatrici sul torace) ad aggredire il Cannito, rappresenta un’alternativa -e
piuttosto temeraria- ricostruzione dei fatti. Effettivamente, per quel che si legge in sentenza, la
dottoressa Linsalone, intervenuta in loco a seguito di chiamata al 118, nel constatare il decesso
del Olivieri, ebbe a ipotizzare che le lesioni che il cadavere evidenziav vrebbero potuto
essere conseguenza di colpi ricevuti o di escoriazioni causate4alla cadut uolo; ma, appunto,

sollevare il tavolo sul quale stavano giocando a carte con l’intenzione di sbatterlo sulla faccia
del suo avversario.
L’assunto accusatorio sposato dai giudicanti contrasta anche con le dichiarazioni del teste
Bonifacio Francesco, che ha semplicemente affermato di aver visto i due contendenti spingersi
reciprocamente, chiarendo che, a un certo punto, Olivieri si sbottonò la camicia, facendo
vedere le cicatrici di un’operazione subita. Da ciò deve ricavarsi l’assoluta illogicità della
motivazione offerta dai giudici di secondo grado, che parlano di un’aggressione subita da
Olivieri, laddove fu proprio l’imputato il soggetto passivo, contro il quale l’Olivieri si avventò, a
seguito dei diverbi insorti durante la partita a carte.
5.5. Sesto motivo: mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione,
con specifico riferimento a quanto si legge a pagina 6 della sentenza di appello, che contrasta
con quanto emerge dalle ricordate testimonianze, in base alle quali non può affermarsi che
l’imputato abbia colpito l’Olivieri. Secondo la corte d’assise d’appello di Potenza, tuttavia, la
responsabilità del Cannito sarebbe di carattere oggettivo. Ciò non è consentito, in quanto
l’evento morte deve comunque essere prodotto della specifica situazione di pericolo, generata
dal reo con una condotta intenzionale, volta a ledere o percuotere la vittima.
5.6 Settimo motivo: inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, illogicità
della motivazione, con riferimento al trattamento sanzionatorio, atteso che la corte di secondo
grado non ha minimamente motivato circa il diniego delle attenuanti generiche -pur richiestee circa i criteri di determinazione della pena. Invero non è stata tenuta in nessuna
considerazione la condotta processuale dell’imputato e la condotta tenuta al momento del
fatto.
CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Quanto alla pena, effettivamente la corte di assise di appello nulla scrive, limitandosi
a ribadire, implicitamente, il trattamento sanzionatorio determinato dal primo giudice e a
precisare che ad esso deve necessariamente essere collegata la applicazione di pene
accessorie.
4.1. Il fatto è, tuttavia, che le attenuanti generiche non sono state richieste al giudice di
secondo grado.
5. Conclusivamente, il ricorso merita rigetto e il ricorrente va condannato alle spese del
grado; lo stesso va anche condannato al ristoro delle spese sostenute dalle parti civili in questo
grado di giudizio, spese che si liquidano come da dispositivo.
PQM
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché
alla rifusione alle parti civili delle spese sostenute in questo grado di giudizio, che liquida in
complessivi euro 2500, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il giorno 7 del mese di dicembre dell’anno 2012.

di ipotesi si trattava, in quanto la predetta sanitaria non era stata presente ai fatti, ma era
giunta successivamente. Presenti ai fatti erano stati i testi sopra ricordati, i quali hanno
ricostruito l’accaduto come già anticipato.
3.1. Peraltro, la sentenza impugnata dà atto del fatto che lo stesso imputato ha finito
per ammettere di aver manomesso l’Olivieri, pur tentando di sminuire la circostanza, definendo
“un buffetto” il contatto della sua mano con il volto della vittima. Correttamente il giudice di
secondo grado afferma poi, anche se ad abundatiam, che se anche Cannito si fosse limitato a
dare una semplice spinta all’Olivieri e ciò avesse comunque causato, in soggetto cardiopatico,
l’arresto circolatorio, nondimeno l’imputato dovrebbe, sulla base di consolidata giurisprudenza,
rispondere di omicidio preterintenzionale. E che tra Olivieri e Cannito non vi sia stato neanche
contatto fisico, come premesso, non lo sostiene nemmeno lo stesso imputato.

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