Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6223 del 23/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6223 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VIOLA ETTORE N. IL 07/07/1959
avverso la sentenza n. 2529/2012 CORTE APPELLO di GENOVA, del
06/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;

Data Udienza: 23/10/2013

Fatto e diritto

VIOLA ETTORE ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che, giudicando in sede di
rinvio dopo annullamento di questa Corte [Sezione III, 29 febbraio 2012- 10 luglio 2012 n.
27276], ha confermato quella di primo grado, in particolare ritenendo, quanto al

In proposito, proprio corrispondendo alla ragione dell’annullamento [basato sulla carenza
di motivazione], la corte di merito ha ritenuto di valorizzare negativamente il notevole
numero di condanne per gravi delitti, ed altre condanne per reati contravvenzionali,
apprezzati come dimostrativi del giudizio di pericolosità giustificante l’applicazione della
recidiva.

Con il ricorso si censura proprio la ritenuta applicazione della recidiva.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Anche a tacer dell’evidente genericità [ci si limita ad affermare il mancato rispetto del
principio di diritto affermato dalla sentenza di annullamento di questa Corte, senza
soffermare l’attenzione sulle concrete ragioni di carenza, illogicità o illegittimità della
motivazione sviluppata a supporto della decisione], deve apprezzarsi che la censura mira
ad introdurre una rivalutazione di fatto, in punto di sussistenza della recidiva, che il
giudicante, puntualmente corrispondendo alle indicazioni di questa Corte, ha
argomentativamente sviluppato soffermando l’attenzione sui precedenti penali,
considerati dimostrativi della pericolosità propria dell’aggravante.

In tal modo la Corte di merito ha rispettato, con motivazione affatto illogica, il principio
secondo cui il giudizio sulla recidiva sfugge a qualsivoglia automatismo [salvo che per la
recidiva “obbligatoria” ex articolo 99, comma 5, c.p.], giacchè non riguarda l’astratta
pericolosità del soggetto o un suo status personale svincolato dal fatto reato (cfr. Sezioni
unite, 24 febbraio 2011, Proc. gen. App. Genova in proc. Indelicato). Infatti, il
riconoscimento e l’applicazione della recidiva, quale circostanza aggravante, postulano “la
valutazione della gravità dell’illecito commisurata alla maggiore attitudine a delinquere
manifestata dal soggetto”, idonea ad incidere sulla risposta punitiva – sia in termini
retributivi che in termini di prevenzione speciale- quale aspetto della colpevolezza e della
capacità di realizzazione di nuovi reati, soltanto nell’ambito di una “relazione qualificata”
tra i precedenti del reo e il nuovo illecito da questo commesso, che deve essere
concretamente significativo – in rapporto alla natura ed al tempo di commissione dei

trattamento sanzionatorio, sussistente ed operante la recidiva.

precedenti, e avuto riguardo ai parametri indicati dall’articolo 133 c.p.- sotto il profilo
della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo. Pertanto, per
ritenere e applicare la recidiva il giudice deve motivatamente spiegare, con riguardo alla
nuova azione costituente reato, la sua idoneità a manifestare una più accentuata
colpevolezza e una maggiore capacità a delinquere, in relazione alla natura ed ai tempi di
commissione dei precedenti, così da giustificare l’aumento di pena (Sezione IV, 26 giugno
2013, Lorenzetti ed altro, che, con argomentazioni qui calzanti, nella specie, ha ritenuto

valutazione del precedente penale, specifico e infraquinquennale).

Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., sent. 7-13
giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle
spese processuali e di una somma, che congruamente si determina in mille euro, in favore
della cassa delle ammende.
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso nella camera di consiglio in data 23 ottobre 2013

Il Consigliere estensore

che il giudice correttamente avesse riconosciuto la recidiva, proprio attraverso la

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