Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6222 del 23/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6222 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA
ORDINANZA
.sul ricorso proposto da:
KEDIDI MOHAMED SAHBI BEN ALI N. IL 31/05/1982
avverso la sentenza n. 2638/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 19/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;
Data Udienza: 23/10/2013
Fatto e diritto
KEDIDI MOHAMED SAHBI BEN ALI ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che,
parzialmente riformando in melius quanto al trattamento sanzionatorio [riconoscimento
dell’attenuante del “fatto di lieve entità”] quella di primo grado, lo ha peraltro
contestatagli.
Con unico motivo si duole dell’eccessività della pena.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Trattasi di doglianza inaccoglibile, relativa all’esercizio di un potere attribuito al giudice
di merito [quello relativo alla determinazione della sanzione], che questi ha esercitato in
modo giuridicamente corretto [in linea con il disposto dell’articolo 133 c.p.] e con
adeguata motivazione, essendosi evidenziato, da un lato, la portata “non minimale” del
fatto [pur essendosi riconosciuta l’attenuante del fatto di lieve entità], e, dall’altro la
“spregiudicatezza” della condotta incriminata.
Vale, del resto, il principio secondo cui in tema di determinazione della misura della
pena, la valutazione del giudice di legittimità, in ordine all’efficacia ed alla completezza
degli argomenti svolti in sede di merito, non può andare scissa dal risultato decisorio
sotto il duplice profilo della pena in concreto irrogata e del giudizio globalmente espresso,
come manifestazione del convincimento del giudice di merito. In questa prospettiva, la
relativa motivazione può essere anche sintetica, quando le necessarie argomentazioni
siano già state adeguatamente svolte dal giudice nell’esame di altri punti (Sezione VI, 9
riconosciuto colpevole della violazione dell’articolo 73 del dpr n. 309 del 1990
febbraio 2010, Protasi).
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1000,00 (mille) a titolo di sanzione pecuniaria a
favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero,
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1
Per questi motivi
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1000,00 a favore della cassa delle ammende.
Il Consigliere estensore
Così deciso nella camera di consiglio del 23 ottobre 2013