Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6222 del 05/12/2012


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 6222 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: PALLA STEFANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) KAMEL HAMOUR N. IL 17/09/1982
avverso la sentenza n. 3201/2011 CORTE APPELLO di GENOVA, del
05/04/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/12/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. STEFANO PALLA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. G .. t Z.
che ha concluso per ,e
cys.

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 05/12/2012

FATTO E DIRITTO

Kamel Hamour ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza 5.4.12 della Corte di
appello di Genova che, giudicando in sede di rinvio disposto da questa Corte, i” Sezione penale,
con sentenza 20.4.11, ha assolto il Kamel dal delitto di tentato omicidio in danno di Cipolletta

attenuanti generiche, ha rideterminato la pena in anni sette di reclusione per il delitto di tentato
omicidio in danno di Jelassi Hatem (capo A) e per i reati di cui all’art.699 cpv. c.p. (capo B) e 81,
495 c.p. (capo C), unificati dal vincolo della continuazione.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell ‘art.606,
comma 1, lett.e) c.p.p. con riferimento all’imputazione di cui al capo A), ritenendo non assolto
l’obbligo motivazionale e comunque illogica la motivazione con cui la Corte genovese, in sede di
rinvio, pur mandando assolto l’imputato dal tentato omicidio in danno della Cipolletta, aveva
ritenuto di ridurre la pena ad anni dieci, escludendo l’aumento ex art.8 l cpv. c.p. e riducendo così di
un solo anno la pena a suo tempo determinata dal g.u.p. per entrambi gli episodi di tentato omicidio,
in relazione ai quali, però, per il primo giudice il tentato omicidio della Cipolletta aveva avuto un
peso fondamentale nella determinazione del trattamento sanzionatorio, essendosi trattato di reato
commesso su una donna incinta.
Con il secondo motivo si deduce violazione di legge per avere la Corte di merito, dopo aver
riconosciuto l’attenuante di cui all’art.62 n.6 c.p., tenuto fermo il giudizio di equivalenza, senza
considerare che il buon comportamento processuale dell’imputato era uscito rafforzato dalla
assoluzione dal tentativo di omicidio della Cipolletta, per cui la diminuzione di pena, pur se operata
in modo risibile, aveva in realtà ‘tradito’ un giudizio di prevalenza delle riconosciute attenuanti, con
la conseguente necessità quindi di operare una doppia riduzione della pena.
Osserva la Corte che il ricorso non è fondato.

Maria per insussistenza del fatto e, riconosciuta l’attenuante ex art.62 n.6 c.p., con le già concesse

I giudici del rinvio, nel determinare la pena-base per il tentato omicidio di Jelassi Hatem in anni
dieci di reclusione, hanno congruamente evidenziato la negativa personalità dell’imputato, che non
può non riverberare i suoi effetti sul complessivo trattamento sanzionatorio, trattandosi di soggetto
nei cui riguardi è stata sottolineata la ‘gravità della recidiva’ .
Pertanto, operata la eliminazione — per l’intervenuta assoluzione dal reato di tentato omicidio in

pur confermando motivatamente il giudizio di sola equivalenza anche a seguito della concessione
della attenuante del danno risarcito, per essere i relativi effetti già sostanzialmente confluiti — hanno
specificato i giudici — nell’ avvenuto riconoscimento delle attenuanti generiche, nonostante la
gravità della recidiva contes , hanno operato una ulteriore rifhlaione di mesi sei, per poi
aumentare di un anno la pena così risultante, ex art.81 cpv. c.p., in considerazione dei reati di cui ai
capi B) e C) e su quella di anni dieci e mesi sei applicare infine la riduzione conseguente alla scelta
del rito abbreviato, per giungere, correttamente e legittimamente, alla pena di anni sette di
reclusione.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Roma, 5 dicembre 2012
IL CONSIG)05
IERE estensore

rket.-

IL PRESIDENTE

danno di Cipolletta Maria — della pena di un anno determinata ex art.81 cpv. c.p., i giudici genovesi,

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