Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6221 del 23/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6221 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MARINELLI FELICETTA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FIORE GIOACCHINO N. IL 17/06/1976
avverso la sentenza n. 3987/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 12/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;
Data Udienza: 23/10/2013
e
Motivi della decisione
Contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha ritenuto
responsabile Fiore Gioacchino in ordine al reato di cui
all’articolo 73 d.PR.309/90, ha proposto ricorso per
cassazione l’imputato chiedendone l’annullamento per
violazione di legge in relazione all’articolo 133 c.p., in
trattamento sanzionatorio più mite in condizione delle sue
condizioni di salute documentate in atti.
Il ricorso è inammissibile,
ex articolo 606, comma 3 ° ,
cod.proc.pen., perché proposto per motivi manifestamente
infondati.
Quanto
alle
doglianze
attinenti
il
trattamento
sanzionatorio, si rileva che la decisione impugnata
risulta sorretta da conferente apparato argomentativo, che
soddisfa appieno l’obbligo motivazionale per quanto
concerne la dosimetria della pena. E appena il caso di
considerare che in tema di valutazione dei vari elementi
per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in
ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda
la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di
legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa
Suprema Corte non solo ammette la c.d. motivazione
implicita (Cass., Sez.6, 22 settembre 2003 n.227142) o con
formule sintetiche (tipo “si ritiene congrua” vedi Cass.,
quanto il giudice di merito avrebbe dovuto applicargli un
sez.6, 4 agosto 1998, Rv.211583), ma afferma anche che le
statuizioni relative al giudizio di comparazione tra
circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in
riferimento ai criteri di cui all’art.133 c.p., sono
censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero
arbitrio o ragionamenti illogici (Cass., sez.3, 16 giugno
2004 n.26908, Rv.229298). Si tratta di evenienza che
certamente non sussiste nel caso di specie, avendo la
Corte di appello di Bologna espressamente chiarito le
‘7
e
ragioni in base alle quali ha ritenuto di confermare la
pena irrogata nel giudizio di primo grado, in
considerazione del fatto che già il giudice di prime cure,
pur non essendo il reato contestato di minimale rilevanza,
aveva contenuto la sanzione, con sensibile benevolenza,
escludendo la rilevanza della contestata recidiva e
riconoscendo le attenuanti generiche.
condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento, a favore della Cassa delle
ammende, della somma di euro 1.000 a titolo di sanzione
pecuniaria, trattandosi di causa di inammissibilità
riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del
ricorrente stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n.
186 del 7 – 13 giugno 2000 ).
P Q M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente
al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 23.10. 2013
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la