Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6221 del 05/12/2012


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 6221 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: PALLA STEFANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) MAZZETTI STEFANO N. IL 15/02/1963
avverso la sentenza n. 1044/2007 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 20/01/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/12/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. STEFANO PALLA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. G. 2.Z3
che ha concluso per .e
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 05/12/2012

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E DIRITTO

Mazzetti Stefano ricorre avverso la sentenza 20.1.12 dellaTorte di appello de L’Aquila che ha
confermato quella in data 30.11.06 del locale tribunale con la quale il prevenuto è stato condannato,
riconosciute attenuanti generiche e concessi i doppi benefici di legge, alla pena di un mese di

rappresentante della ditta `TECNA s.a.s. di Stefano Mazzetti & C’, nella dichiarazione sostitutiva
allegata alla domanda di partecipazione alla gara di appalto indetta dall’A.T.E.R. dell’Aquila per i
lavori di completamento del Centro polifunzionale in Preturo, di essere in regola con i versamenti
contributivi e gli accantonamenti nei confronti dell’INPS e della EDILCASSA.
Deduce il ricorrente, con il primo motivo, violazione del1’arà506, comma 1, lett.c) c.p.p. per avere
il giudice di appello omesso di valutare, in favore dell’imputato, una delle prove decisive emerse a
seguito della rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, disposta ex art.603, comma 4, c.p.p.,
costituita dalla attestazione contenuta nella nota n.6979, in data 2.5.05, dello Sportello regionale per
il rilascio del Documento unico di regolarità contributiva, da cui risultava che a tale data il Mazzetta
era in regola con la posizione contributiva nei confronti dell’INPS e, alla data del 23.4.05, anche
con la posizione contributiva EDILCASSA.
Con il secondo motivo si deduce violazione dell’art.606, comma 1, lett.e) c.p.p., per essere stata la
falsità in esame ritenuta inquadrabile nelle falsità punibili ai sensi dell’art.483 c.p. pur mancando la
qualifica di atto pubblico per assenza, nella specie, della ‘autentica’, avendo il Ministero del
Lavoro, con circolare del 14.7.04, precisato non essere sostituibile il DURC con una dichiarazione
del titolare dell’impresa, comportando la verifica della regolarità contributiva un accertamento
tecnico che non può essere, per sua natura, demandato al dichiarante, ma effettuato dagli istituti
interessati e dai soggetti privati incaricati della riscossione deimntributi obbligatori.
Osserva la Corte che il ricorso non è fondato.

reclusione per il reato di cui all’art.483 c.p., consistito nell’avere attestato falsamente, quale legale

Quanto al primo motivo, proprio dalla rinnovazione del dibattimento e segnatamente dall’esame
del teste Panza Giovanni, presidente dell ‘EDILCASSA Abruzzo, i giudici di appello — come
evidenziato nella sentenza impugnata — hanno visto confermato il dato rappresentato dalla falsità
del contenuto della dichiarazione sostitutiva presentata dal Mazzetti, dal momento che il predetto
teste, nella sua qualità, ha confermato che alla data del 13.4.05 — di cui alla seduta della

dell’imputato non era in regola con il versamento dei contributi all’EDILCASSA, precisando che le
date indicate nella nota n.6979 dello Sportello per il rilascio del DURC (2.5.05 e 23.4.05) erano da
individuarsi in quelle in cui l’INPS e l’EDILCASSA Abruzzo avevano completato gli accertamenti,
per cui — ha correttamente concluso sul punto la Corte aquilana — alla data della dichiarazione di cui
all’imputazione il Mazzetti era in posizione di irregolarità contributiva, verosimilmente sanata solo
successivamente, proprio nel periodo ricompresso tra il 13.4.05 ed il 2.5.05, mediante procedura di
pagamento dilazionato dell’arretrato, pagamento ancora in corso al 2.5.05.
Infondato è anche il secondo motivo, l’art.483 c.p. punendo la violazione del dovere giuridico
dell’attestante di esporre la verità in un atto destinato a provare la verità dei fatti attestati e a cui
siano ricollegati specifici effetti, rappresentati, nella specie, dalla ammissione alla gara di appalto
indetta dall’A.T.E.R. dell’Aquila per i lavori di completamento del Centro polifimzionale in
Preturo, l’obbligo giuridico del dichiarante di dire la verità, circa il pagamento dei contributi verso
la cassa edile nella dichiarazione allegata all’offerta per l’aggiudicazione di un appalto pubblico,
risiedendo nell’art.24, comma 2, della direttiva 93/97 CEE, recepita sul punto dal d.l. 30 luglio
1994, n.478, non convertito, i cui effetti sono peraltro stati stabilizzati dalla legge 29 marzo 1995,
n.95 (v. Cass., sez.V, 15 aprile 2003, n.22880) .
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

commissione che escludeva la TECNA s.a.s. dalla suindicata gara di appalto — la società

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Roma, 5 dicembre 2012
IL PRESIDENTE

IL CONSIGLIERE estensore

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