Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6220 del 23/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6220 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GARIBA SALU N. IL 01/01/1979
TSALU BLEXI N. IL 16/12/1983
avverso la sentenza n. 2503/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 06/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

Data Udienza: 23/10/2013

a

OSSERVA LA CORTE

-Rilevato che la Corte d’Appello di Bologna ha confermato la sentenza di primo grado che aveva
ritenuto gli imputati responsabili di plurimi reati di cui all’art. 73 DPR 309/90;
-Rilevato che gli imputati proponevano ricorso per cassazione e, successivamente, formulavano
rituale rinuncia al ricorso;

comma 1, lett. d), in relazione all’art. 589 c.p.p.;
– che la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e, non emergendo ragioni di esonero, anche della sanzione pecuniaria ex art.616
C.P.P.
P. Q. M.

La Corte di Cassazione VII° Sezione Penale dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti
al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro 500,00 in favore della cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma il 23-10-2013
Il Coijsigliere Est.

-Ritenuto che l’impugnazione va dichiarata, quindi, inammissibile ai sensi dell’art. 591 c.p.p.,

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