Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 622 del 30/09/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 622 Anno 2014
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MOLINARI GIAN LUIGI N. IL 02/05/1965
nei confronti di:
SABA GIAMPIERO N. IL 24/04/1956
VALLEGA BEISO CRISTINA N. IL 05/02/1959
avverso la sentenza n. 11/2011 TRIBUNALE di SAVONA, del
20/12/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
r
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/09/2013 la relazione l’atta dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. E 14- 1.42,Lt, Rta_
che ha concluso per I
O-LA- em
U2–1
AZ,
NkiLt_

AS-0

Us . o, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 30/09/2013

Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 20/12/2011 il Tribunale di Savona, in riforma della sentenza di primo
grado, ha assolto Giampiero Saba e Cristina Vallega Beiso dai reati loro ascritti (con riguardo
al primo, lesioni e ingiurie in danno di Gian Luigi Molinari e, con riguardo alla seconda,
percosse in danno del medesimo Molinari), e ha condannato il Molinari, cui era contestato il
reato di lesioni in danno della Vallega Beiso, al risarcimento dei danni, liquidato in euro
500,00.
2. Il Tribunale ha rilevato che erroneamente il giudice di primo grado aveva valutato le

che gli stessi, in quanto imputati di reati connessi, dovevano essere sentiti con le modalità
previste dall’art. 197 bis, cod. proc. pen. e che il loro contributo probatorio doveva essere
apprezzato alla luce dell’art. 192, comma 3 del codice di rito. Ciò posto, quanto all’episodio
che aveva coinvolto la Vallega Beiso, ha valorizzato le deposizioni dei testi disinteressati alla
vicenda, mentre, con riferimento a quello che aveva riguardato il Saba e il Molinari, ha
sottolineato che le deposizioni dei testimoni non erano state in grado di ricostruire la vicenda
in maniera univoca, se non limitatamente alla circostanza che i due giovani si erano
reciprocamente picchiati, senza però che fossero emerse la genesi e le modalità della lite.
3. Nell’interesse del Molinari è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai seguenti
motivi.
3.1. Con il primo motivo, si lamentano vizi motivazionali nonché inosservanza ed erronea
applicazione degli artt. 197 bis, 192, comma 3, 530 cod. proc. pen. e 582, 594 cod. pen.,
rilevando che, con riferimento all’episodio che aveva coinvolto il Saba e il Molinari,
quest’ultimo non poteva essere considerato imputato di reato connesso, dal momento non
gli era stato contestato alcun reato commesso in danno del Saba.
3.2. Con il secondo motivo, si lamentano vizi motivazionali nonché inosservanza ed erronea
applicazione degli artt. 192, comma 1, 530 cod. proc. pen., 582 cod. pen., in quanto, al di là
delle dichiarazioni del Molinari, utilizzabili in ragione di quanto dedotto con il primo motivo, la
responsabilità del Saba discendeva dallo stesso accertamento operato dal giudice di merito,
quanto al fatto che i due si fossero picchiati, e dalla certificazione medica in atti.
3.3. Con il terzo motivo, si lamentano vizi motivazionali nonché inosservanza ed erronea
applicazione degli artt. 125, 192, comma 1, 530, 533, comma 1, cod. proc. pen., 27 Cost.,
581 cod. pen., per non avere il Tribunale considerato l’alternativa ricostruzione dei fatti
prospettata dal Molinari e la circostanza che i testi avevano riferito di avere assistito a
semplici spintonamenti.
3.4. Con il quarto motivo si lamentano vizi motivazionali nonché inosservanza ed erronea
applicazione degli artt. 125, 538, 581 cod. proc. pen., per non avere il Tribunale specificato
la tipologia di danno e argomentato in ordine alla correlazione tra la gravità effettiva del
danno e l’entità della liquidazione.
4. Nell’interesse della Vallega Beiso e del Saba è stata depositata memoria.

1

deposizioni dei tre imputati alla stregua di dichiarazioni testimoniali, ignorando la circostanza

Considerato in diritto
1. Il primo motivo di ricorso è infondato, dal momento che, sebbene al Molinari sia stata
contestato solo il reato di lesioni in danno della Vallega Besio, appare evidente la
connessione probatoria, ai sensi dell’art. 371, comma 2, lett. b), cod. proc. pen., tra tale
episodio e quello che ha coinvolto il primo e il Saba, intervenuto, nello stesso contesto
spazio — temporale, a seguito del primo litigio.
2. Il secondo motivo è, invece, fondato, in quanto, a fronte dell’accertamento operato dal
medesimo giudice di merito/ che i due uomini si erano picchiati e delle risultanze del

fini della ritenuta insussistenza del reato contestato.
Poiché l’impugnazione è stata proposta dalla parte civile, l’accoglimento del motivo, limitato
agli effetti civili, comporta l’annullamento della sentenza in parte qua, con rinvio al giudice
civile competente per valore in grado di appello.
3. Il terzo motivo è inammissibile, dal momento che la censura indirizzata dal ricorso alla
valutazione operata dal giudice di merito si limita ad attribuire mero valore di indizio alle
dichiarazioni dei testimoni, che riporta per intero, ma che non sottopone ad una valutazione
critica idonea a palesare la manifesta illogicità del percorso argomentativo seguito dal
Tribunale. Del resto, l’esistenza di “spintonamenti”, ammessa dal medesimo ricorrente e le
risultanze del certificato medico rappresentano adeguato fondamento alla conclusione
raggiunta dalla sentenza impugnata.
Al riguardo, va ribadito che gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e
nell’apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e
non sono rilevanti nel giudizio di legittimità, se non quando risulti viziato il discorso
giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, con la conseguenza che sono inammissibili in
sede di legittimità le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una
rivalutazione del materiale probatorio (di recente, v. Sez. 5, n 18542 del 21/01/2011,
Carone, Rv. 250168 e, in motivazione, Sez. 5, n. 49362 del 19/12/2012, Consorte).
4. Il quarto motivo è infondato, dal momento che la liquidazione del danno non patrimoniale
è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito, che, nel caso di specie, con
decisione priva di vizi logici, ha assunto come parametro di riferimento le risultanze del
certificato medico in atti.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, nei confronti di Saba Giampiero, e rinvia al giudice civile
competente per valore in grado di appello. Rigetta nel resto.
Così deciso in Roma il 30/09/2013

Il Componente estensore

i DEPOSITATA

esidente

certificato medico, non è dato cogliere la rilevanza della genesi e della modalità della lite, ai

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