Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 622 del 03/11/2017


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 622 Anno 2018
Presidente: SABEONE GERARDO
Relatore: SETTEMBRE ANTONIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PIGNATARO DANIELE nato il 03/07/1983 a BRACCIANO

avverso la sentenza del 18/12/2015 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPE
CORASANITI, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.
Udito il difensore, avv. Amalia Lamanna, che illustra le doglianze mosse alla
sentenza impugnata e chiede l’accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Bologna ha, con la sentenza impugnata, confermato
quella emessa dal locale Tribunale, che aveva condannato Pignataro Daniele per
sequestro di persona in danno di Bentachfine Houria.
Secondo quanto ricostruito in sentenza, in data 11/11/2008 Bentachfine Houria
si presentò nell’agenzia Key21, gestita dall’imputato, protestando in malo modo
per il fatto che non veniva evasa – in senso a lei favorevole – una pratica affidata
all’agenzia suddetta. L’imputato invitò la donna ad entrare nel suo ufficio, per poi
chiudere la porta a chiave ed impedirle di uscire per un tempo apprezzabile
(circa 20 minuti). Alla fine, la lasciò andare quando la donna minacciò di
scagliare una sedia contro la vetrata della stanza.

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Data Udienza: 03/11/2017

2. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per Cassazione il difensore
dell’imputato lamentando, con unico motivo:
a) l’omessa valutazione dell’attendibilità della persona offesa, inficiata – secondo
il ricorrente – dalla illogicità del racconto (la donna non ha spiegato perché non
fece uso del cellulare in suo possesso) e dal diverso contenuto delle ulteriori
testimonianze, da cui sarebbe emerso che – contrariamente a quanto asserito
dalla persona offesa – non provennero grida o frastuoni dalla stanza, nel lasso di

nell’immediatezza, né con la Polizia intervenuta, né con le altre persone presenti,
di essere stata impedita ad uscire. Anzi, all’uscita si scusò per il comportamento
avuto;
h) l’omessa valutazione dell’elemento psicologico, che non fu mai diretto ad
impedire i movimenti della persona offesa, ma solo a calmarla e risolvere la
problematica che aveva dato origine al diverbio;
c) l’erronea qualificazione del fatto, che sarebbe riconducibile, al massimo, alla
fattispecie di reato di cui all’art. 610 cod. pen., come – contraddicendosi – finisce
col ritenere la stessa Corte d’appello, laddove afferma che Watteggiamento
dell’imputato era rivolto ad influire sulla volontà della vittima, affinché desistesse
dalla sue pretese.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso merita accoglimento, perché è fondato l’ultimo motivo.
Dall’ordito motivazionale della sentenza impugnata si evince che la donna, una
volta entrata nell’ufficio dell’imputato e constatato che la porta era stata chiusa a
chiave, fece buon viso a cattivo gioco, nell’attesa dell’arrivo della Polizia, che era
stata chiamata dall’imputato per arginare le intemperanze (peraltro giustificate
nella sostanza, anche se non nella forma) della donna, e che solo dopo una
ventina di minuti, quando si accorse che la Polizia non arrivava, pretese
l’apertura della porta, minacciando, in caso contrario, di scagliare una sedia
contro la vetrata della stanza. Tale ricostruzione è suffragata – si legge in
sentenza – dalle dichiarazioni dei testi estranei, nessuno dei quali sentì la donna
protestare, mentre era nella stanza con l’imputato, e dal fatto che quest’ultima
non fece uso del telefono, di cui disponeva, per chiamare aiuto.
Questa ricostruzione è compatibile con la coscienza e volontà dell’imputato
di esercitare pressioni sulla donna per indurla a rinunciare alle sue (legittime)
pretese e di evitare che fosse compromesso il buon nome dell’agenzia; non già di
limitarne la libertà di movimento: effetto che non aveva alcun interesse a
determinare. Tanto è riconosciuto, esplicitamente, dalla stessa Corte d’appello,

tempo in cu vi sarebbe stata rinchiusa, e che la persona offesa non protestò,

per la quale lo volontà dell’imputato era di indurre la donna “a desistere dal
continuare ad insistere nelle sue pretese”, per salvaguardare gli interessi
dell’agenzia ed evitare che dalla vicenda gliene derivasse cattiva pubblicità.
Nessun valore dirimente ha, pertanto, il fatto che la porta fosse stata chiusa a
chiave (circostanza su cui ha insistito la Corte di merito), trattandosi di
circostanza compatibile, astrattamente, sia con la volontà di evitare interferenze
nella discussione avviata con la donna, sia di impedire a quest’ultima di uscire
dalla stanza. In concreto, però, questa seconda finalità è stata esclusa dallo

donna gliene fece vivacemente richiesta; il che esclude che la condotta
dell’agente sia stata assistita dal dolo di cui all’art. 605 cod. pen..
Tanto chiarito, devesi rilevare che il reato ravvisabile nella specie (art.
610 cod. pen.) è soggetto al termine prescrizionale di anni sette e mesi sei (in
esso comprese le interruzioni di legge), spirato 1’11 maggio 246. La sentenza
va, pertanto, annullata senza rinvio.

P.Q.M.

Riqualificato il fatto come delitto di cui all’art. 610 cod. pen., annulla senza rinvio
la sentenza impugnata per essere il delitto estinto per prescrizione.
Così deciso il 3/11/2017

Il Presidente

Il Con iglier Este sore
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Depositato in Cancelleria
Roma, lì

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stesso giudicante, allorché ha ricordato che Pignataro aprì la porta allorché la

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