Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6219 del 23/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6219 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: ESPOSITO LUCIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BERHOUMA BOURHA N. IL 02/02/1985
avverso la sentenza n. 7625/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 23/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;
Data Udienza: 23/10/2013
I.
OSSERVA LA CORTE
-Rilevato che la Corte d’Appello di Bologna confermava il giudizio di responsabilità formulato
dal giudice di primo grado nei confronti dell’imputato per il reato di cui all’art. 73 DPR 309/90;
-Rilevato che l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo che la sentenza non
aveva fornito adeguata motivazione in merito alla richiesta assolutoria formulata con l’appello,
nonché in merito al diniego della concessione delle attenuanti generiche;
riguardo alla riferibilità all’imputato dello stupefacente rinvenuto nel vano portaoggetti del
ciclomotore che lo stesso conduceva, riconducibilità fondata sulla considerazione di numerosi
elementi (tra i quali la disponibilità delle chiavi di apertura del vano porta oggetti, il coltellino
in sequestro con lama recante tracce di sostanza stupefacente, il ritrovamento di altra
sostanza nell’auto con la quale l’imputato era stato condotto negli uffici per l’identificazione),
nonché delle ragioni, attinenti alla personalità dell’imputato come lumeggiata a pg. 4 della
sentenza, poste a fondamento del diniego di concessione delle attenuanti generiche;
-Rilevato che, pertanto, il ricorso è inammissibile e che la dichiarazione di inammissibilità
comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo
ragioni di esonero, anche della sanzione pecuniaria ex art.616 C.P.P.;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 23-10-2013.
-Ritenuta la manifesta infondatezza delle censure, in ragione della congrua motivazione