Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6219 del 14/12/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 6219 Anno 2016
Presidente: SABEONE GERARDO
Relatore: SETTEMBRE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
PALERMO
nei confronti di:
VATTIATA FRANCESCA N. IL 07/03/1964
avverso la sentenza n. 152/2013 GIUDICE DI PACE di TRAPANI, del
28/10/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/12/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANTONIO SETTEMBRE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 14/12/2015

- Udito il Procuratore generale della repubblica presso la Corte di Cassazione,
dr.ssa Felicetta Marinelli, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza
impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Giudice di pace di Trapani ha, con la sentenza impugnata, dichiarato non
doversi procedere nei confronti di Vattiata Francesca per il reato di ingiuria a lei

Il Giudice, premesso che per l’esistenza della condizione di procedibilità
non sono richieste formule sacramentali, ha ritenuto che la semplice intestazione
dell’atto come “denuncia-querela” non valga a palesare la inequivoca volontà di
volersi querelare.

2. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Trapani per erronea applicazione della
legge penale. Deduce che la denuncia presentata dalla persona offesa palesava
anche l’intento di ottenere la punizione del colpevole, resa evidente
dall’intestazione dell’atto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato. Ai fini della validità della querela, la manifestazione
della volontà di punizione è univocamente desumibile dall’espressa qualificazione
dell’atto depositato dalla persona offesa come denuncia – querela, in quanto
assume rilievo decisivo il significato tecnico dell’espressione adoperata (Cass., n.
1710 del 5/12/2013). Inoltre, la formula “denuncio ad ogni effetto di legge” deve
essere considerata quale manifestazione di volontà diretta a richiedere la
persecuzione e la punizione dell’autore del reato e conferisce quindi all’atto
valore di querela (Cass., n. 40770 del 9/11/2006).
Nella specie, sono presenti – nell’atto proveniente dalla persona offesa
(“denuncia-querela” del 17/11/2012) – entrambe le espressioni sopra
specificate; espressioni che, essendo indicative – secondo la giurisprudenza di
questa Corte – della volontà di ottenere la punizione del colpevole, conferiscono
all’atto di cui si discute il carattere della “querela”.
La sentenza va pertanto annullata con rinvio al giudice a quo perché proceda
al giudizio.

2

ascritto per mancanza di querela.

P.Q.M.

Annulla l’impugnata sentenza con rinvio al Giudice di pace di Trapani per nuovo
esame.

Così deciso il 14/12/2015

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