Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6219 del 05/12/2012


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 6219 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: ZAZA CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
1. Vinotti Ivano, nato a Codogno il 17/05/1976
2. Lombardo Daniele, nato ad Asti il 10/02/1976

avverso la sentenza del 24/11/2011 della Corte d’Appello di Torino

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Gioacchino Izzo, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata veniva confermata la sentenza del Tribunale
di Asti del 19/02/2010, con la quale
1.1. Ivano \Motti veniva condannato alla pena di anni cinque e mesi quattro
di reclusione per il reato di cui agli artt.582 e 583 cod. pen., commesso in Asti il
1

Data Udienza: 05/12/2012

09/09/2006 in danno di Edmondo Barbero colpendolo al capo ed alle gambe con
una mazza da baseball e cagionandogli frattura della base cranica ed emorragia
subaracnoidea con malattia di durata superiore ai quaranta giorni;
1.2. Daniele Lombardo veniva condannato alla pena di anni uno di
reclusione per il reato di cui all’art.378 cod pen. commesso dichiarando
falsamente ai Carabinieri operanti di non conoscere gli aggressori del Barbero, di
non aver visto se gli stessi avessero oggetti nelle mani e di non aver notato le

2. Gli imputati ricorrono sui punti e per i motivi di seguito indicati.
2.1. Sull’affermazione di responsabilità, il ricorrente Vinotti deduce
mancanza di motivazione in ordine alla circostanza per cui le individuazioni
fotografiche riferite all’imputato erano prive di indicazioni sul nome del soggetto
riconosciuto e sul numero identificativo delle fotografie individuate negli albi
mostrati ai testimoni, nonché in merito all’omessa disposizione di ricognizioni di
persona in presenza di individuazioni provenienti da testimoni che vedevano
l’aggressore in condizioni di osservazione non ottimali. Lamenta altresì illogicità e
contraddittorietà dell’affermazione della corrispondenza delle descrizioni di uno
degli aggressori ai tratti somatici dell’imputato in presenza di indicazioni
viceversa discordanti dei testimoni.
2.2. Il ricorrente Lombardo deduce illogicità e contraddittorietà della
motivazione rispetto alle dichiarazioni della teste De Francesco, per le quali
l’imputato si trovava all’interno del bar nel momento in cui all’esterno dello
stesso si verificava l’aggressione, il che rendeva possibile che il Lombardo non
avesse riconosciuto i responsabili. Lamenta altresì mancanza di motivazione
sull’effettiva idoneità delle dichiarazioni dell’imputato ad aiutare il Vinotti
nell’eludere le investigazioni, considerato che nell’immediatezza del fatto
venivano raccolte le informazioni e le individuazioni fotografiche dagli altri
testimoni.
2.3. Sul trattamento sanzionatorio, il ricorrente Vinotti deduce illogicità e
contraddittorietà della motivazione nel riconoscimento dell’aggravante della
durata della malattia nonostante il consulente medico-legale abbia indicato la
prognosi in venti giorni, nel diniego delle attenuanti generiche malgrado i
precedenti penali risalgano al 2002 e nell’erronea affermazione dell’essere la
pena inflitta corrispondente al minimo edittale. Il ricorrente Lombardo lamenta
mancanza di motivazione, in ordine al diniego delle attenuanti generiche, sulle
intimidazioni subite dall’imputato, e in ordine alla determinazione della pena
nell’omesso esame di tutti gli elementi indicati dall’art.133 cod. pen., fra i quali
in particolare l’intensità del dolo e la condotta successiva al reato.
2

caratteristiche dell’autovettura con la quale gli stessi si allontanavano.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi di ricorso proposti dal Vinotti in ordine all’affermazione di
responsabilità sono infondati.
La motivazione della sentenza impugnata escludeva invero coerentemente
qualsiasi dubbio sulla riferibilità all’imputato delle individuazioni fotografiche dei

fisionomia del Vinotti. Tale corrispondenza era poi oggetto di una valutazione
esente dalla censura di genericità avanzata del ricorrente, in quanto fondata
sulla sovrapponibilità di tratti salienti del viso e della corporatura del soggetto; e
sul punto i rilievi difensivi propongono solo una diversa valutazione in fatto degli
stessi elementi. La superfluità dell’espletamento di ricognizioni personali era
espressamente argomentata, in considerazione di questi dati, nella sentenza di
primo grado, richiamata da quella impugnata; e quest’ultima peraltro individuava
un ulteriore elemento di riscontro agli esiti delle individuazioni nelle dichiarazioni
del coimputato Lombardo sulla presenza del Vinotti nel locale in cui si svolgevano
i fatti, il che rende complessivamente la motivazione immune da vizi logici.

2. Parimenti infondato è il motivo di ricorso proposto dal Lombardo in ordine
all’affermazione di responsabilità.
Il passaggio della deposizione della teste De Francesco, barista del locale
dinanzi al quale si verificava l’aggressione, citato dal ricorrente quale
contrastante con l’ipotesi accusatoria laddove collocava l’imputato all’interno del
locale al momento del fatto, è invero superato dai riferimenti della sentenza
impugnata ad ulteriori elementi riferiti dalla teste, quali l’essere il Lombardo
amico del Vinotti, l’aver lo stesso servito nell’occasione una bevanda al Vinotti e
l’aver la De Francesco invitato il Lombardo ad intervenire per far cessare
l’aggressione, ed al riconoscimento fotografico del teste Prendi nei confronti del
Lombardo quale persona che si intratteneva con gli aggressori. La possibilità che
il Lombardo non avesse riconosciuto questi ultimi veniva pertanto esclusa con
argomentazione logica e coerente con tutti i dati testimoniali.
Come poi correttamente rilevato dai giudici di merito, l’effettività e la
consistenza dello sviamento delle indagini a seguito della reticente condotta del
Lombardo non erano rilevanti e non richiedevano pertanto uno specifico esame,
essendo il delitto di favoreggiamento personale un reato di pericolo, integrato da
una condotta che, frapponendo un ostacolo anche limitato o temporaneo allo
svolgimento delle indagini, sia idonea ad intralciarle (Sez. 6, n.2936
3

testimoni, in base alla corrispondenza delle descrizioni dagli stessi fornite alla

dell’01/12/1999 (09/03/2000), Pecoraro, Rv. 217108; Sez. 4, n.23848 del
25/02/2003, Nencini, Rv.225031; Sez. 6, n.709 del 24/10/2003 (15/01/2004,
Brugellis, Rv.228257).

3. Infondati, da ultimi, sono i motivi di ricorso relativi al trattamento
sa nzionatorio.
Il diniego delle attenuanti generiche era adeguatamente motivato, quanto al
Vinotti, con il riferimento alla brutalità dell’aggressione, all’uso di un’arma

giudizio di irrilevanza della datazione di questi ultimi rispetto al numero ed alla
consistenza degli elementi sfavorevoli all’imputato; e, quanto al Lombardo, nel
richiamare il pervicace mendacio su circostanze che avrebbero consentito
un’immediata identificazione dell’autore dell’aggressione ed i precedenti penali,
risultando anche per questa posizione logica l’implicita valutazione di irrilevanza
delle pressioni subite da parte del coimputato.
Per ciò che riguarda l’aggravante della durata della malattia, la sussistenza
della stessa veniva adeguatamente argomentata nella sentenza di primo grado,
richiamata da quella impugnata, in base all’entità delle lesioni ed alle
conseguenze descritte dalla persona offesa, dati ritenuti logicamente tali da
superare quello meramente prognostico citato dal ricorrente.
La pena inflitta nei confronti del Vinotti, contrariamente a quanto sostenuto
dal ricorrente, corrisponde effettivamente al minimo edittale, tenuto conto delle
aggravanti contestate. Ed infondata è infine la doglianza del Lombardo in merito
alla mancata valutazione di tutti gli elementi indicati nell’art.133 cod. pen.,
essendo viceversa sufficiente, ai fini della determinazione della pena,
l’indicazione di uno o più elementi ritenuti rilevanti (Sez. 6, n.2925 del
18/11/1999, Baragiani, Rv.217333; Sez. 6, n.35346 del 12/06/2008, Bonarrigo,
Rv.241189); nella specie individuati dai giudici di merito nei precedenti penali
dell’imputato e nelle descritte connotazioni di gravità del fatto.
I ricorsi devono in conclusione essere rigettati, seguendone la condanna dei
ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

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impropria ed ai gravi e plurimi precedenti penali, coerente essendo l’implicito

P. Q. M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti ciascuno al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma il 05/12/2012

Il Presidente

Il Consigliere estensore

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