Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6218 del 23/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6218 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GIORGI SEBASTIANO N. IL 05/12/1977
GUGLIOTTA MAURIZIO N. IL 17/07/1977
avverso la sentenza n. 5731/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 20/09/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;

Data Udienza: 23/10/2013

Fatto e diritto

GUGLIOTTA MAURIZIO e GIORGI SEBASTIANO ricorrono avverso la sentenza di cui in
epigrafe che, solo riformando in melius quella di primo grado per il primo [con il
riconoscimento dell’attenuante del fatto di lieve entità], per il resto li riconosceva

GIORGI si duole del diniego delle attenuanti generiche motivato dal giudicante
attraverso la disamina del ruolo non marginale della condotta incriminata e del
comportamento processuale, privo di sostanziale resipiscenza e caratterizzato da una
ammissione relativa però a fatto ampiamente riscontrato dal sequestro della droga].

GUGLIOTTA da un lato censura il giudizio di responsabilità, che si assume non
supportato da specifica perizia sulla natura stupefacente della sostanza, e, dall’altro, si
duole della pena applicata, prossima ai massimi edittali, con motivazione basata
sull’apprezzamento quantitativo della sostanza stupefacente, che, invece, si assume non
decisivo proprio in assenza di perizia tossicologica.

I ricorsi sono manifestamente infondati.

Il GIORGI articola, infatti, una censura di fatto su un apprezzamento che i giudicanti convergentemente- hanno motivato in modo satisfattivo, valorizzando negativamente come si è detto- il ruolo svolto nella vicenda e il complessivo comportamento
processuale.

Del resto, come è noto, il riconoscimento o il diniego delle circostanze attenuanti
generiche e più in generale l’apprezzamento sul trattamento sanzionatorio sono rimessi
al potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio deve essere motivato nei soli
limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero del decidente circa
l’adeguamento della pena in concreto inflitta alla gravità effettiva del reato ed alla
personalità del reo. Pertanto, nella determinazione della sanzione ben possono essere
presi in esame uno o alcuni soltanto degli elementi indicati dall’articolo 133 c.p., purchè
della scelta decisoria adottata si dia adeguatamente conto in motivazione (cfr., di
recente, Sezione II, 23 settembre 2009, Proc. gen. App. Genova in proc. Kerroum).

Il relativo apprezzamento è censurabile in cassazione solo quando sia frutto di mero
arbitrio o di ragionamento illogico.

colpevoli delle violazioni dell’articolo 73 del dpr n. 309 del 1990 a ciascuno contestate.

Ciò che qui deve senz’altro escludersi

avendo il giudice motivato, con puntuale

argomentazione, le ragioni del proprio convincimento, nei termini suesposti.

Quanto al GUGLIOTTA deve rilevarsi che il primo motivo non risulta essere stato
proposto in appello [laddove, come emerge dalla decisione impugnata, la doglianza era
limitata alla mancata concessione dell’attenuante di cui all’articolo 73, comma 5, del dpr
n. 309 del 1990]: ciò che conduce di per sé all’inammissibilità in questa sede ex articolo

Inaccoglibile è anche l’altro motivo, risultando che il giudice di merito [pur riducendo la
sanzione irrogata in primo grado, in ragione della concessione dell’attenuante speciale ex
articolo 73, comma 5, del dpr n. 309 del 1990], ha esercitato in modo giuridicamente
corretto [in linea con il disposto dell’articolo 133 c.p.] e con adeguata motivazione il
proprio potere sul punto, essendosi evidenziato, per applicare comunque una sanzione
“prossima alla massimo della soglia prevista”, il quantitativo della sostanza
stupefacente: ergo, la gravità del fatto.

Alla inammissibilità dei ricorsi, riconducibile a colpa dei ricorrenti(Corte Cost., sent. 7-13
giugno 2000, n. 186), consegue la condanna dei ricorrenti medesimi al pagamento delle
spese processuali e, ciascuno, di una somma, che congruamente si determina in mille
euro, in favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti

al pagamento delle spese

processuali e ciascuno a quello della somma di 1000,00 euro in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso nella camera di consiglio in data 23 ottobre 2013

Il Consigliere estensore

606, comma 3, c.p.p.

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