Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6218 del 10/12/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 6218 Anno 2016
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DELLA PIETRA DAVIDE N. IL 28/04/1981
avverso la sentenza n. 8301/2014 CORTE APPELLO di ROMA, del
05/12/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/12/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 10/12/2015

,.,
i

Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Marilia Di Nardo, ha
concluso chiedendo l’annullamento con rinvio per rideterminazione della
pena.

RITENUTO IN FATTO

1. Della Pietra Davide propone ricorso per cassazione contro la
sentenza della Corte d’appello di Roma che lo ha assolto dal reato di cui

primo grado per le lesioni contestate al capo b dell’imputazione. Sostiene
il ricorrente che, non potendosi ravvisare l’aggravante teleologica per
l’assoluzione dal reato di cui al capo A e trattandosi di lesioni lievi,
giudicate guaribili in giorni 15, la pena non potesse essere irrogata nella
misura di mesi 3 di reclusione, ma dovesse essere applicata la multa ai
sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 274-2000, che disciplina il
procedimento davanti al giudice di pace, competente per il reato residuo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato, nei termini proposti; in primo grado il Della
Pietra è stato condannato per entrambi i reati, ma in appello vi è stata
assoluzione per il capo A e pertanto, residuando il solo reato di lesioni
lievi, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. 274/2000 andava applicata la pena di
cui al comma II, lett. b della predetta norma.
2. Trattandosi di pene alternative (multa, permanenza domiciliare o
lavoro di pubblica utilità), la pena non può essere sostituita da questa
Corte, implicando valutazioni di merito, per cui si impone un
annullamento con rinvio.
3. Terrà conto il giudice di rinvio che, nonostante la contestata
recidiva specifica reiterata infraquinquennale, non è applicabile la
previsione del terzo comma dell’art. 52 d.lgs. 274/2000, ricorrendo un
caso di esclusione ai sensi dell’ultima parte del medesimo comma, per
essere state concesse le attenuanti generiche con criterio di equivalenza
sulla predetta aggravante.

p.q.m.

1

all’articolo 629 del codice penale, confermando la sentenza inflitta in

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento
sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Roma
per nuovo esame sul punto.

Così deciso il 10/12/2015

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