Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6218 del 05/12/2012


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 6218 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: PALLA STEFANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) NEGRELLO NERINA N. IL 27/12/1940
avverso la sentenza n. 5686/2010 CORTE APPELLO di TORINO, del
08/11/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/12/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. STEFANO PALLA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Q. Z7.8
che ha concluso per r f-e-f>flv■ five S Le. (:) e 164 “C.

Udito, per la parte civile, l’Avv. C Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 05/12/2012

FATTO E DIRITTO

Negrello Nerina, presidente della ‘Lega Nazionale contro la predazione di organi e la morte a cuore
battente’, ricorre avverso la sentenza 8.11.11 della Corte di appello di Torino con la quale, in
parziale riforma di quella emessa dal Tribunale di Torino-sezione distaccata di Ciriè, previa

di multa, con conferma delle statuizioni civili, per il reato di diffamazione aggravata in danno
dell’AVIS (Associazione Volontari Italiani del Sangue), consistita nell’avere pubblicato sul sito
dell’associazione (www.antipredazione.org), dopo che presso il liceo Virgilio di Roma si era tenuto
un incontro finalizzato alla campagna promozionale per la donazione di sangue, il comunicato
stampa del 14.11.06 in cui, tra l’altro, si affermava che < Mungere sangue agli studenti per trapianti non è bello.. .questa operazione propagandistica di incetta dell'essenza vitale.. .è un abuso di potere e palese sfruttamento fisico e morale degli studenti.. .i ragazzi vengono succhiati gratuitamente e l'apparato guadagna vendendo il loro sangue>.
Deduce la ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, in via preliminare la
violazione dell’art.606, comma 1, lett.c) c.p.p., con riferimento all’art.546, comma 3, c.p.p., in
quanto nella notificazione dell’estratto contumaciale della sentenza era stato omesso il numero
progressivo di riferimento e di inserimento nel registro delle sentenze, indispensabile per garantire
l’identificazione della pronuncia e la sua esistenza come atto di giurisdizione dello Stato.
Nel merito si deduce, con il primo motivo, violazione dell’art.606, comma 1, lett.e) c.p.p. per avere
i giudici di appello fornito una motivazione contraddittoria, che non aveva tenuto conto che
nell’ambito dell’attività dell’AVIS, quale risultante dal Protocollo d’intesa stipulato con il MIUR,
non rientrava quella del prelievo di sangue nelle scuole, ma la diffusione della conoscenza degli stili
di vita salutari e l’educazione dei giovani al valore della solidarietà e all’importanza della donazione
di sangue come gesto di responsabilità civile, spettando alla Regione Lazio e non agli istituti
scolastici autorizzare di volta in volta raccolte di donazioni presso le scuole superiori.

concessione di circostanze attenuanti generiche prevalenti, è stata rideterminata la pena in C 600,00

Pertanto — evidenzia la ricorrente — l’intervento e l’attività di prelievo dell’AV1S, compiuto
all’interno della scuola romana ‘Virgilio’, era stato al di fuori di ogni logica ed autorizzazione, con
una frettolosa attività di sensibilizzazione e poi di prelievo che aveva preoccupato gli stessi genitori
degli alunni, i quali si erano rivolti proprio alla Negrello per le proteste del caso.
Era quindi risultata del tutto giustificata la critica veemente sia nei confronti dell’AVIS che della

stati ampiamente superati da una frettolosa attività di prelievo, ma la Corte di appello aveva omesso
il dovuto vaglio critico della vicenda, soprattutto sotto il profilo interpretativo della norma.
Con il secondo ed il terzo motivo si deduce violazione dell’art.606, comma 1, lette) c.p.p., con
riferimento all’elemento soggettivo del reato di cui all’art.595 c.p., carente poiché la ricorrente, in
tema di finanziamenti facenti capo all’AVIS, si era limitata a riportare quanto previsto dalla
legislazione attuale, essendo apparsa informazione non corretta quella secondo cui la donazione di
sangue e le attività ad essa afferenti erano non remunerate.
Nell’intera vicenda — conclude l’ imputata — era rinvenibile la rettitudine, quanto meno sotto il
profilo putativo, dell’intervento della Negrello che aveva inteso tutelare la salute e la dignità dei
giovani ‘frettolosamente’ avviati alla donazione di sangue senza adeguato patrimonio culturale e
con carente informazione sul gesto compiuto.
Osserva la Corte che il ricorso non è fondato.
Quanto alla eccezione formulata in via preliminare, la manifesta sua infondatezza deriva dalla
mancata previsione, ad opera dell’art.546 c.p.p., della nullità della sentenza ove essa sia mancante,
secondo quanto lamentato dalla ricorrente con riferimento alla notificazione dell’estratto
contumaciale, del numero progressivo di riferimento ed inserimento nel registro delle sentenze, in
quanto, oltre che per la mancanza grafica della motivazione, la nullità della sentenza è prevista, dal
comma 3 del citato articolo, solo in ipotesi di mancanza o incompletezza, nei suoi elementi
essenziali, del dispositivo ovvero della sottoscrizione del giudice che l’ha emessa.

scuola e proporzionata alla gravità dell’azione intrapresa dai due Enti i cui compiti educativi erano

Quanto al merito dell’impugnazione, con motivazione adeguata ed immune da vizi logico-giuridici,
i giudici territoriali, nel ricostruire compiutamente gli avvenimenti che avevano riguardato l’attività
di sensibilizzazione prima e di prelievo del sangue poi, svolta dall’AVIS il 3 ed il 4.11.06 presso il
Liceo Virgilio di Roma, hanno correttamente sottolineato come non sia in discussione il diritto della
Negrello, nella sua qualità di presidente della suindicata associazione, informata dell’accaduto e

dell’operato dell’AVIS, in considerazione delle oggettive perplessità scaturenti dai prelievi
effettuati il giorno immediatamente successivo a quello dell’incontro finalizzato alla
sensibilizzazione e alla formazione degli studenti, quanto invece le modalità espressive con cui
l’odierna ricorrente ha manifestato il proprio dissenso, nel comunicato stampa del 14.11.06, verso
l’operato dell’AVIS quale associazione.
Hanno perspicuamente osservato i giudici torinesi come, se verso i rappresentanti dell’AVIS presso
il liceo romano ‘Virgilio’ i toni adoperati, pur polemici, non abbiano trasceso il diritto di critica, nei
confronti dell’AVIS in generale il comunicato stampa abbia usato espressioni penalmente
apprezzabili in quanto lesive dell’immagine e della reputazione dell’associazione in questione.
Legittimamente, infatti, è stato ritenuto integrato l’estremo del reato di diffamazione per essere
gratuitamente l’AVIS stata dipinta come un’associazione a delinquere a scopo di lucro, pervasa da
uno e dedita alla < mungitura>,
con riferimento alla attività di prelievo di sangue, preceduta da attività < ...propagandistica e di incetta dell'essenza vitale ad uso trapianti, ricerca o schedatura...abuso di potere e palese sfruttamento fisico e morale >, il tutto al fine di <.. incremento del business istituzionale degli espianti/trapianti >, espressioni non solo ingenerose verso un’associazione che, come la stessa
ricorrente ricorda nel primo motivo di impugnazione, ha come compito istituzionale primario quello
di ‘sensibilizzazione alla promozione del dono del sangue’ e di ‘ricerca e studio di iniziative che
favoriscano la pratica del volontariato’, ma che sono ben state definite come denigratorie
dell’operato dell ‘AVIS, in quanto sono stati usati termini spregiativi () ed accostato

sollecitata ad intervenire dai genitori degli alunni, ad interloquire e a commentare le modalità

IM .M1117^”.

tutto l’operato della associazione a finalità di mero lucro che condizionerebbero la vita dell’ente
sulla base un puro interesse economico.
La portata generale del comunicato stampa in argomento, quindi, non certo illogicamente è stata
ritenuta dai giudici di merito tale da integrare gli estremi del reato di cui all’art.595 c.p., anche
perché, alle denigrazioni sopra indicate si è aggiunto l’intento — ovviamente contrario al vero –

comunicato una condotta dell’AVIS, tanto grave quanto destituita di alcun fondamento, in diretta
collusione con associazioni criminali costituite da soggetti che promuovono la donazione di organi
e tessuti umani.
Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla
rifusione di quelle sostenute per il presente giudizio dalla parte civile, che si liquidano in
complessivi E 2.250,00, oltre accessori come per legge.
P. Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione di
quelle sostenute dalla parte civile per il presente giudizio, liquidate in complessivi C 2.250,00, oltre
accessori come per legge.
Roma, 5 dicembre 2012
IL CONSIGLIERE estensore

IL PRESIDENTE

attribuito all’AVIS di sfruttamento fisico e morale dei giovani, facendo balenare nel fruitore del

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