Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6217 del 23/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6217 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
HASSEN SAMIR N. IL 27/10/1985
avverso la sentenza n. 1431/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 04/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

Data Udienza: 23/10/2013

OSSERVA LA CORTE
30L-oe.-01
– Rilevato che la Corte d’Appello di~confermava il giudizio di responsabilità formulato dal
giudice di primo grado nei confronti dell’imputato per il reato di cui all’art. 73 DPR 309/90;
– Rilevato che l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e
vizio motivazionale in punto di applicazione della recidiva reiterata ai sensi dell’art. 99, 4 0 c•p.,
in assenza di precedente applicazione della recidiva semplice, oltre a vizio di motivazione in

effettuata in forza di affermazione della pericolosità sociale dell’imputato non rilevata nel
giudizio di primo grado;
-Ritenuta la manifesta infondatezza delle censure. In particolare, quanto alla prima, la stessa
non assume rilievo alcuno, avendo i giudici dato atto di non aver tenuto conto della recidiva;
quanto alla seconda, è ravvisabile congrua motivazione in punto di sussistenza dei presupposti
per l’adozione della misura dell’espulsione (la cui qualificazione, insieme con l’indicazione degli
elementi da cui desumere la pericolosità sociale, ben può competere al giudice d’appello in
ragione della sua facoltà d’integrazione della motivazione di primo grado);
-Rilevato che, pertanto, il ricorso è inammissibile e che la dichiarazione di inammissibilità
comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo
ragioni di esonero, anche della sanzione pecuniaria ex art.616 C.P.P.;

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così de iso in Roma il 23-10-2013.
Il Co sigliere st.
(4. ( 3

ordine all’applicazione della misura di sicurezza dell’espulsione dal territorio dello Stato,

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