Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6217 del 05/12/2012


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 6217 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: MARASCA GENNARO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) DI NICOLA MASSIMILIANO N. IL 23/02/1979
avverso la sentenza n. 1/2011 TRIBUNALE di MONTEPULCIANO,
del 08/06/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/12/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GENNARO MARASCA
:

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Data Udienza: 05/12/2012

,

..

Udito il Pubblico Ministero in persona del dottor Gioacchino Izzo, che ha
concluso per la inammissibilità del ricorso;

La Corte di Cassazione osserva :
Massimiliano Di Nicola è stato condannato dal giudice di pace di Montepulciano
con sentenza in data 15 aprile 2010 alla pena ritenuta di giustizia, oltre al
risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, per avere procurato
escoriazioni della cute del viso a Harremi Gentjan.
Il tribunale di Montepulciano, con sentenza in data 8 giugno 2011, dopo avere
rigettato alcune eccezioni processuali, confermava l’affermazione di
responsabilità.

Con il ricorso per cassazione Massimiliano Di Nicola deduceva:
1) la nullità del decreto di irreperibilità perché le ricerche erano state
effettuate soltanto presso la vecchia residenza e la notifica dei verbali di
udienza presso la sua nuova residenza era avvenuta a mani di una sua ex
compagna, senza che il Di Nicola, all’epoca fuori per lavoro, ne fosse
venuto a conoscenza;
2) la inosservanza dell’obbligo di procedere al tentativo di conciliazione;
3) la inosservanza delle regole per l’esame testimoniale perché la parte lesa
non figurava nella lista testi dell’accusa, il giudice aveva omesso di
sentire Belba Fiqiri e la condanna era fondata su un riconoscimento
fotografico effettuato dalla persona offesa a distanza di tempo dal fatto.

2

1

I motivi del ricorso, che costituiscono sostanzialmente la riproposizione di quelli
di appello, sono infondati, ed anzi ai limiti della ammissibilità.
Infondato è il primo motivo di ricorso perché la pretesa nullità del decreto di

chiarito anche dal tribunale in sede di appello, il decreto di citazione a giudizio
venne notificato nella residenza anagrafica del Di Nicola a mani della sua
compagna convivente, almeno all’epoca.
Si tratta, pertanto, di una notifica del tutto rituale e correttamente il giudice,
constatata la ingiustificata mancata comparizione dell’imputato, lo dichiarò
contumace.
Del resto la prova che quella fosse la effettiva residenza del ricorrente si desume
anche dal fatto che l’estratto della sentenza contumaciale venne notificato a
quell’indirizzo a mani proprie dell’imputato.

Manifestamente infondato è il secondo motivo di impugnazione perché il
tentativo di conciliazione è discrezionalmente esperito dal giudice quando ne
ricorrano i presupposti, ovvero quando vi siano segni di disponibilità all’accordo,
disponibilità non ravvisabile quando non siano comparsi, come nel caso di
specie, querelante e querelato; in siffatta ipotesi il mancato espletamento del
tentativo di conciliazione non può essere censurato ( Sez. V, 6 dicembre 2004-4
febbraio 2005, n. 4002, CED 231290 e Sez. V, 12 novembre-15 dicembre 2004,
n. 48295, CED 231092).

3

irreperibilità emesso dal Giudice di pace non appare rilevante, in quanto, come

Infondato è anche il terzo motivo di impugnazione perché il giudice può ascoltare
la parte lesa anche se non sia indicata nella lista testi avvalendosi dei poteri
discrezionali di cui all’art. 507 cod. proc. pen.
La pretesa inosservanza nell’ordine di assunzione delle testimonianze non

Il fatto che non sia stato ascoltato il teste Belba Fiqiri non ha alcun rilievo perché
la decisione di condanna non è fondata sulle dichiarazioni di tale testimone e la
sua mancata assunzione non appare prova decisiva perché tale testimonianza, se
assunta, non era in grado di determinare un esito diverso del processo.
Ed, infatti, la condanna del ricorrente è fondata sulle dichiarazioni della parte
lesa, cosa possibile in base alla consolidata giurisprudenza di legittimità,
confortate dalle dichiarazioni del carabinieri Ria.
La parte lesa, tra l’altro, riconobbe l’aggressore in fotografia, elemento che può
essere, come è stato, liberamente valutato dal giudice.

Per le ragioni indicate il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato
a pagare le spese del procedimento.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del
procedimento.
Così deliberato in Roma in data 5 dicembre 2012

determina alcuna nullità.

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