Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6216 del 24/11/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 6216 Anno 2016
Presidente: FUMO MAURIZIO
Relatore: CATENA ROSSELLA

SENTENZA

Sul ricorso proposto da

Colosimo Angelo, nato a Rho (MI), il 28/04/1968
Olha Savchyn, nato in Ucraina il 12/08/1971

avverso la sentenza del 7/01/2015 del Tribunale di Novara

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Francesco Salzano,
che ha concluso per l’annullamento con rinvio;
udito il difensore della parte civile, Avv.to Vittorio Cocito, che ha concluso per il rigetto del ricorso,
depositando conclusioni scritte e nota spese.

Data Udienza: 24/11/2015

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza impugnata il Tribunale di Novara, in composizione monocratica ed in funzione di
giudice di appello, confermava la sentenza emessa in data 20/12/2013 dal Giudice di pace di
Novara, con cui il Colosimo Angelo e l’Olha Savchyn venivano condannati a pena di giustizia ed al
risarcimento dei danni nei confronti delle costituite parti civili, per il delitto di cui agli artt. 110,

Polizia Municipale Pregnolato Mauro e Pidutti Alessandro, profferendo il Colosimo la frase “….ah
pure alla sera vi mettete a fare le multe….la pizza mi deve costare 36 euro in più….il comune deve
finirla di rubare i soldi alla gente e voi brutti bastardi non è meglio che andate a fare altro piuttosto
che stare qua a rompere i coglioni alla gente….ah brutto stronzo questa la paghi tu perché io non
pago niente..” e successivamente, dopo aver strappato il preavviso di contravvenzione, lo scagliava
contro l’agente Pregnolato profferendo la frase “…io vi ammazzo perché dovete morire brutti
bastardi”, nonché “….bastardi, me la pagate, io vi ammazzo”, mentre Savchyn Olha profferiva la
frase “….ah, li fotografo io ste’ due facce di merda, dovete solo morire….pezzi di merda”; con
l’aggravante di aver commesso il fatto nei confronti di pubblici ufficiali; in Cameri (NO), il
9/08/2008.

Con ricorso depositato il 23/02/2015, il difensore dei ricorrenti, Avv.to Stefano Salvioni, deduce
violazione di norme previste a pena di nullità ex art. 606, lett. c), c.p.p., in relazione all’art. 178 lett.
b), c.p.p., in quanto la pubblica accusa durante il primo grado di giudizio, in due delle udienze
dibattimentali, in data 23 marzo e 29 giugno 2012, era sostenuta da vice procuratore onorario che
solo in seguito, ossia in data 4.11.2014 avrebbe ottenuto il parere positivo per la conferma
dell’incarico per il triennio 2011/2013, per cui si deve ritenere che lo stesso fosse decaduto; ciò
integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, che deve essere sollevata nel termine
ultimo costituito dalla deliberazione della sentenza del grado successivo; inoltre non può essere
considerata una sanatoria la delibera del Consiglio Giudiziario, organo amministrativo interno alla
magistratura, rispetto ad una nullità prevista dal codice di rito, ciò anche in considerazione del fatto
che l’art. 7 del d.m. 28 settembre 2007 prevede che la richiesta di riconferma nell’incarico di vice
procuratore onorario debba essere depositata dall’interessato al Procuratore della Repubblica sei
mesi prima della scadenza dell’incarico, a pena di nullità, come affermato anche dalla Cassazione
con la sentenza a Sezioni Unite n. 13716 del 2011.

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594, 61 n. 10 c.p., perché, in concorso tra loro, offendevano l’onore ed il decoro degli Agenti di

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso, pur fondato in relazione all’eccezione sollevata, va rigettato per intempestività della
eccezione medesima.
Nel caso di specie, infatti, la nullità eccepita sussiste senza alcun dubbio, atteso che il vice
procuratore onorario delegato per le udienze del 23 marzo e del 29 giugno 2012 – ossia due delle

emessa nei confronti degli odierni ricorrenti – non era stato ancora riconfermato nell’incarico. Ciò è
documentato dai verbali delle due predette udienze e dal verbale del Consiglio Giudiziario presso la
Corte di Appello di Torino che, in data 14/11/2014, aveva espresso parere favorevole, nei confronti
del predetto giudice onorario, alla conferma nell’incarico di giudice di pace di Novara per il triennio
2011/2013, quindi in epoca successiva alla scadenza dell’incarico.
A parte la considerazione della evidente discrasia tra la qualifica di vice procuratore onorario come indicata nelle deleghe per le udienze dibattimentali – e quella di giudice onorario — come
indicata nel verbale del Consiglio Giudiziario — in relazione alla medesima persona, va in ogni caso
rilevato che detta ratifica non può sanare, retroattivamente, la carenza di funzioni del vice
procuratore onorario, carenza sussistente senza alcun dubbio all’epoca di concreto esercizio delle
funzioni di pubblico ministero delegato alle citate udienze dibattimentali.
Questa Corte ha già affermato che la carenza di valida delega al vice procuratore onorario per
l’esercizio dell’azione penale – ai sensi dell’art. 50 d.lgs. n. 274 del 2000 – determina una nullità di
ordine generale concernente la violazione delle disposizioni relative alla partecipazione necessaria
del pubblico ministero al procedimento (Sezione V, sentenza n. 24004 del 18/03/2014, Rv.
259853). Evidentemente quindi, ed a maggior ragione, integra violazione delle predette disposizioni
concernenti la partecipazione necessaria del pubblico ministero l’esercizio di attività giurisdizionale
da parte di vice procuratore onorario la cui nomina, scaduta, non sia stata tempestivamente
confermata, non potendosi ritenere sufficiente la successiva ratifica, la quale non può sanare una
totale carenza di funzione al momento di concreto svolgimento dell’attività giudiziaria di pubblico
ministero in udienza..
Tuttavia la nullità in questione, concernendo l’intervento del pubblico ministero e non l’iniziativa
da parte dello stesso, ai sensi dell’art. 179, comma I, c.p., costituisce una nullità generale ma non
assoluta, per cui, ai sensi dell’art. 180 c.p.p., essendosi essa verificata nel giudizio di primo grado,
non può più essere rilevata dopo la deliberazione della sentenza del grado successivo. Ne deriva,
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udienze celebrate nel corso del giudizio di primo grado conclusosi con la pronuncia della sentenza

quindi, che detta nullità segue il regime delle nullità generali a regime intermedio che, come tale,
nel caso di specie avrebbe dovuto essere eccepita, al più tardi, con i motivi di appello, circostanza
che non risulta essersi verificata.
Ne deriva, quindi, che la proposizione dell’eccezione per la prima volta con i motivi di ricorso per
cassazione appare indiscutibilmente tardiva.
I ricorsi vanno pertanto rigettati e ciascuno dei ricorrenti va condannato, ai sensi dell’art. 616 c.p.p.,

loro, al rimborso delle spese sostenute dalla parte civile, che si liquidano in euro 1.500,00, oltre
accessori di legge.

P. Q. M.

Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché
entrambi in solido al rimborso delle spese sostenute dalla parte civile che liquida in euro 1.500,00,
oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 24/11/2015

Il Consigliere estensore

Il Presidente

al pagamento delle spese processuali; i predetti ricorrenti vanno inoltre condannati, in solido tra

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