Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6216 del 05/12/2012


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 6216 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: ZAZA CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Di Cosimo Clotilde, nata a Giardini Naxos il 17/07/1962

avverso la sentenza del 29/09/2011 del Tribunale di Catania

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Gioacchino Izzo, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito per l’imputata l’avv. Salvatore Pavone, che ha concluso per raccoglimento
del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata veniva confermata la sentenza del Giudice di
pace di Catania del 10/04/2008, con la quale Clotilde Di Cosimo veniva
condannata alla pena di €.400 di multa, oltre al risarcimento dei danni in favore

1

Data Udienza: 05/12/2012

4,

della parte civile, per il reato di cui all’art.582 cod. pen., commesso in Catania
1’11/04/2006 in danno di Carlo Pedivellano graffiandolo al volto e cagionandogli
escoriazioni alla fronte ed alla guancia sinistra.

2. L’imputata ricorre sui punti e per i motivi di seguito indicati.
2.1. Sull’affermazione di responsabilità, la ricorrente deduce illogicità della
motivazione nella ritenuta irrilevanza, ai fini del giudizio sull’attendibilità della
persona offesa, dell’omessa indicazione, nel ricorso presentato al giudice di pace

corso della lite e le lesioni dalla stessa subite. Lamenta altresì la contraddittorietà
della motivazione rispetto alle risultanze processuali laddove ricostruisce la
vicenda come distinta in due sequenze temporali, mentre dall’allegata
deposizione della parte offesa risulta come la stessa la descriveva quale
avvenuta in unico contesto, in tal modo omettendosi di valutare il contrasto fra
le dichiarazioni del Pedivellano e quelle del teste Castronovo sulla collocazione
delle lesioni subite dal primo, a fronte della coerente versione dell’imputata.
2.2. Sul mancato riconoscimento della scriminante della legittima difesa, la
ricorrente deduce mancanza di motivazione nel mero richiamo della sentenza
impugnata, a tal fine, alle considerazioni svolte sul punto precedente. Lamenta
inoltre contraddittorietà delle conclusioni dei giudici di merito rispetto ai segnalati
contrasti sul momento in cui la persona offesa avrebbe subito le lesioni, alle
certificazioni mediche sulle lesioni riportate dall’imputata ed alla sentenza del
Tribunale di Catania del 26/10/2009 con la quale la persona offesa veniva
ritenuta responsabile del reato di cui all’art.582 cod. pen. commesso nella stessa
occasione in danno della Di Cosimo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il motivo di ricorso relativo all’affermazione di responsabilità dell’imputata
è infondato.
E’ del tutto coerente, in primo luogo, il giudizio di irrilevanza del mancato
riferimento alla caduta dell’imputata nel ricorso introduttivo del procedimento,
attesa la mera funzione di impulso processuale propria di tale atto, che non
impone una puntuale indicazione di tutte le circostanza del fatto che si addebita
all’imputato.
Infondato è altresì il rilievo del ricorrente in ordine all’avere i giudici di
merito distinto due segmenti temporali della vicenda, in contrasto con quanto
riferito dalla stessa parte offesa. Nella sentenza impugnata, in realtà, si
2

ed allegato all’atto di gravame, di circostanze quali la caduta dell’imputata nel

sottolineava unicamente come il teste Castronovo fosse intervenuto allorchè lo
scontro fra la Di Cosimo ed il Pedivellano era già iniziato, e come di conseguenza
la circostanza che le lesioni sanguinanti dallo stesso notate sotto l’occhio della
persona offesa fossero state prodotte in quel momento fossero oggetto di una
mera opinione dubitativa del teste, che non rendeva assolutamente inattendibile
la precisa dichiarazione del Pedivellano di aver subito le lesioni già in un
momento precedente. Ed a questa ricostruzione il ricorrente oppone, sulla base
delle dichiarazioni del teste, una mera valutazione alternativa a quella del

2. Infondato è altresì il motivo di ricorso relativo al mancato riconoscimento
della scriminante della legittima difesa.
Il richiamo della sentenza impugnata alla ricostruzione del fatto, posta alla
base dell’affermazione di responsabilità dell’imputata, per desumerne
l’insostenibilità della tesi difensiva sulla ricorrenza della scriminante, è invero
tutt’altro che illogico, nel momento in cui tale ricostruzione rappresentava un
atteggiamento aggressivo dell’imputata.
Il superamento, per quanto detto in precedenza, dei contrasti dedotti dalla
ricorrente sul momento di verificazione delle lesioni, esclude evidentemente la
rilevanza dell’argomento anche per il punto qui esaminato. Né elementi di seria
contraddizione logica emergono dalle lesioni diagnosticate nei confronti
dell’imputata e dalla sentenza di condanna della parte offesa per il reato di cui
all’art.582 cod. pen. in danno della stessa, elementi compatibili con uno scenario
di lesioni reciproche nell’ambito di una colluttazione fra soggetti entrambi
animati da intento offensivo.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato, seguendone la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 05/12/2012

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Tribunale, che non pregiudica la coerenza logica di quest’ultima.

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