Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6215 del 23/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6215 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SALLAM ABDELAZIZ N. IL 04/06/1988
avverso la sentenza n. 1579/2012 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
09/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 23/10/2013

Osserva
Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di Sallam Abdelaziz avverso la sentenza
emessa in data 9.11.2012 dalla Corte di Appello di Venezia che, in parziale riforma di
quella in data 16.2.2012 del G.i.p. del Tribunale di Treviso che lo aveva riconosciuto
colpevole dei reati di cui all’art. 73 dPR 309/1990 (capo A: detenzione di gr. 278 +gr.
181 di hashish) e di cui all’art. 337, 61 n. 2, 582 e 585 in relazione all’art. 576 n. 1
c.p. (capo B), concedeva le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle
aggravanti contestate sub capo B) e rideterminava la pena in anni due e mesi dieci di

Denunzia la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento dell’attenuante
ad effetto speciale di cui all’art. 73, 5 0 comma dPR 309/1990.
Il ricorso è inammissibile essendo la censura mossa manifestamente infondata ed
aspecifica.
La doglianza è aspecifica avendo riproposto in questa sede la medesima censura
rappresentata dinanzi alla Corte territoriale e da quel giudice disattesa con
motivazione ampia e congrua, immune da vizi ed assolutamente plausibile.
Ed è stato affermato che “è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi
che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del
gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del
motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo per la sua genericità, come
indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni
argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento
dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato
senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591 comma 1 lett.
c), all’inammissibilità” (Cass. pen. Sez. IV, 29.3.2000, n. 5191 Rv. 216473 e
successive conformi, quale: Sez. II, 15.5.2008 n. 19951, Rv. 240109).
Peraltro si evidenzia che secondo l’orientamento consolidato di questa Corte in tema
di sostanze stupefacenti, ai fini della concedibilità o del diniego della circostanza
attenuante del fatto di lieve entità (art. 73, comma 5, DPR 9 ottobre 1990 n. 309), il
giudice è tenuto a valutare complessivamente tutti gli elementi indicati dalla norma,
sia quelli concernenti l’azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli
che attengono all’oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze
stupefacenti oggetto della condotta criminosa): dovendo, conseguentemente,
escludere la concedibilità dell’attenuante quando anche uno solo di questi elementi
porti a escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia di “lieve entità”. E in un
tale contesto valutativo, ove la quantità di sostanza stupefacente si riveli
considerevole, la circostanza è di per sé sintomo sicuro di una notevole potenzialità

reclusione ed C 13.000,00 di multa.

offensiva del fatto e di diffusibilità della condotta di spaccio (Cass. pen. Sez. IV,
21.11.2007, n. 47188: da queste premesse, la Corte, sul punto, ha rigettato il ricorso
dell’imputato avverso la sentenza di merito che aveva negato l’attenuante “de qua”
apprezzando in modo particolare il quantitativo della droga, risultato pari a grammi 11
lordi di cocaina, con principio attivo di grammi 6,18; v. anche Sez. IV, 22.4.2007, n.
18357 e Sez. Un. 21.6.2000, n. 17).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p.,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che

ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di
inammissibilità.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 23.10.2013

si ritiene equo liquidare in C 1.000,00, in favore della cassa delle ammende, non

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