Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6214 del 24/11/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 6214 Anno 2016
Presidente: FUMO MAURIZIO
Relatore: CATENA ROSSELLA

SENTENZA

Sul ricorso proposto da

Politi Vincenzo, n. a San Pietro Vernotico (BR), il 3/03/1981

avverso la sentenza del 3/11/2014 del Tribunale di Brindisi in composizione monocratica

Data Udienza: 24/11/2015

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Francesco Salzano,
che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

v

Con la sentenza impu gnata il Tribunale Brindisi in composizione monocratica condannava a pena
di giustizia, oltre che al risarcimento dei danni, Politi Vincenzo, imputato del delitto di cui agli artt.
594, commi 1 e 3, 61 n. 10, c.p. — per aver offeso l’onore ed il decoro dell’Agente scelto Valentino
Francesco con la fase “sei ridicolo, davvero ridicolo”, avendo commesso il fatto in danno di un
pubblico ufficiale nell’atto o a causa delle sue funzioni; in San Pietro Vernotico il 30/07/2007.

Con ricorso depositato il 4/02/2015, il difensore del ricorrente, Avv.to Salvatore Taurino, deduce:

ritenuta qualificazione del fatto come ingiuria aggravata, alla luce del mutato costume sociale e
del linguaggio, con conseguente inidoneità lesiva della frase ascritta al ricorrente, evidente
sintomo solo di cattiva educazione, frase peraltro pronunciata in assenza di terze persone.
2. Vizio di motivazione e travisamento della prova, ex art. 606, lett. e), c.p.p., in quanto ai fini
dell’affermazione della penale responsabilità del ricorrente, la sentenza si è basata sulle sole
dichiarazioni della persona offesa, senza tenere presenti le prove a discarico.
3. Violazione di legge ex art. 606 lett. b), c.p.p., in relazione agli artt. 185 c.p., 538, 539, 541
c.p.p., in quanto le statuizioni civili sono state pronunciate in base all’erroneo presupposto della
penale responsabilità del ricorrente, non comprendendosi neanche come sia stato effettuato il
calcolo per la liquidazione delle spese.
4. Violazione di legge ex art. 606, lett. b), c..p.p., in relazione agli artt. 157, 160 c.p., per manata
declaratoria di improcedibilità del reato, la cui prescrizione risulta maturata alla data del
30/01/2015.

CONSIDERATO IN DIRITTO

In accoglimento del quarto motivo di ricorso la sentenza impugnata va annullata senza rinvio ai
sensi dell’art. 620, lett. a), c.p.p., in quanto il reato di ingiurie aggravate ascritto al ricorrente risulta
prescritto, essendo decorso alla data del 30 gennaio 2015 il termine massimo di prescrizione, pari ad
anni sette mesi sei, in assenza di periodi di sospensione, ai sensi dell’art. 157 c.p.
In assenza di evidenti cause di inammissibilità, la prescrizione maturata dopo la pronuncia della
sentenza impugnata e posta a fondamento di uno dei motivi di ricorso, rende ultroneo l’esame delle
restanti censure, giacché l’orientamento assolutamente prevalente di questa Corte, che questo
collegio condivide, è nel senso che in Cassazione non è consentito il controllo della motivazione
della sentenza impugnata allorché sussista una causa estintiva del reato e ciò, sia quando detta causa
2

1. Violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, lett. b) ed e), c.p.p., in relazione alla

a

sia sopraggiunta nelle more del giudizio di Cassazione, sia quando sia stata dichiarata con lo stesso
provvedimento contro il quale è stato proposto il gravame. Infatti, ritenere rilevabili in sede di
legittimità i vizi di motivazione della sentenza, in presenza di una causa di estinzione del reato,
tanto più se si tratta di prescrizione come nel caso in esame, avrebbe come conseguenza, da un lato,
che il rinvio determinerebbe comunque per il giudice l’obbligo di dichiarare immediatamente la
prescrizione, dall’altro, il rinvio sarebbe incompatibile con l’obbligo dell’immediata declaratoria di
proscioglimento (Sezioni Unite, sentenza n. 35490 del 28/05/2009, Rv.244275; Sezione V, sentenza

P. Q. M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estintOper intervenuta prescrizione.

Così deciso in Roma, il 24/11/2015

Il Consigliere estensore

Il Presidente

n. 588 del 4/10/2013, Rv. 258670).

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