Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6213 del 24/11/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 6213 Anno 2016
Presidente: FUMO MAURIZIO
Relatore: CATENA ROSSELLA

SENTENZA

Sul ricorso proposto da

Stepich Claudio, n. a Pistoia il 20/03/1982

avverso la sentenza del 30/05/2014 della Corte di Appello di Firenze

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Francesco Salzano,
che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1

Data Udienza: 24/11/2015

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Firenze riformava parzialmente, in relazione alla
concessione della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 6, c.p. ed al trattamento sanzionatorio,
la sentenza emessa in data 17/09/2013 dal Tribunale di Pistoia in composizione monocratica, con
cui lo Stepich Claudio veniva condannato a pena di giustizia per il delitto di cui agli artt. 81 cpv.,
110, 624, 625 n. 4, c.p., 55 d. lgs. 231/2007 perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno
criminoso, in concorso con altra persona, al fine di trarne profitto, con destrezza consistita
nell’approfittare del momentaneo allontanamento della proprietaria della vettura, si impossessava

sottraendoli alla legittima proprietaria Baldi Mari Rossella, e successivamente utilizzava la carta
bancomat iniziando a digitarne il pin, prima di essere bloccato dall’intervento dei CC; in Quarrata
1’8/07/2013

Con ricorso depositato il 12/12/2013, il difensore del ricorrente, Avv.to Ruben Giorgio Tosi, deduce
vizio di motivazione ex art. 606, lett. e), c.p.p., in quanto la Corte territoriale non aveva accolto il
motivo di gravame concernente l’esclusione dell’aggravante della destrezza, poiché detta
aggravante presuppone un costante controllo del possessore sul bene sottratto — come affermato
dalla giurisprudenza di legittimità (Sezione VI, sentenza n. 23735 del 14/06/2012; Sezione IV,
sentenza n. 10184 del 16/0372005) – concretandosi la destrezza in una particolare agilità o artificio
tali da eludere la sorveglianza dell’uomo medio, cosa che nel caso di specie non si era verificata
perché la persona offesa aveva lasciato la borsa incustodita nell’auto mentre trasportava in casa la
spesa (sul punto la IV Sezione, con sentenza n. 14992 del 7/04/2009, ha escluso l’aggravante in un
caso analogo). Inoltre la Corte territoriale avrebbe affermato che ,se nel caso di specie si dovesse
ritenere insussistente l’aggravante della destrezza isarebbe gioco forza necessario ritenere quella
della esposizione alla pubblica fede, aggravante che però non è mai stata contestata al ricorrente; ne
conseguirebbe, in caso di esclusione dell’aggravante della destrezza, la improcedibilità dell’azione
penale per mancanza di querela, avendo la persona offesa sporto solo denuncia, senza manifestare
alcuna volontà di querela.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso non appare meritevole di accoglimento.

2

della borsa contenuta nella vettura, con all’interno effetti personali, carta bancomat e denaro,

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, ai fini della configurabilità dell’aggravante della
destrezza in tema di furto, è sufficiente che l’agente approfitti di una situazione favorevole, tale da
consentirgli di eludere la vigilanza della persona offesa, adottando accorgimenti idonei a non
destare la sua attenzione, apparendo, cioè, sufficiente l’approfittamento di uno stato di tempo e di
luogo tali da attenuare la normale attenzione della parte lesa nel mantenere il controllo ovvero la
vigilanza sulla cosa, rientrando nel concetto di destrezza qualsiasi modalità dell’azione furtiva
idonea a non destare la suddetta attenzione. (Sezione V, sentenza n. 7314 del 17/12/2014, Rv.

Alla luce di detta giurisprudenza, che il Collegio condivide, si deve ritenere che la circostanza
consistente, nel caso di specie, nell’approfittamento di una situazione favorevole – determinata dalla
momentanea assenza di controllo sulla vettura, lasciata aperta dalla persona offesa che stava
scaricando la spesa – integri senza alcun dubbio la contestata aggravante.
Ed infatti nella vicenda esaminata sussiste 7 da un lato i la verificazione di una condizione
particolarmente favorevole — ossia la temporanea assenza di custodia dell’auto — e / dall’altroy il
repentino approfittarsi di detta circostanza, il che evidenzia una particolare attenzione, da parte del
reo, a circostanze a lui occasionalmente favorevoli e funzionalmente collegate alla concreta
possibilità di realizzazione di un illecito impossessamento, il che giustifica la sussistenza della
contestata aggravante anche sotto il profilo dell’atteggiamento psicologico del reo, particolarmente
attento e predisposto ad avvantaggiarsi ed a trarre profitto da situazioni che consentano una più
agevole realizzazione del delitto di furto.
Alla luce delle predette considerazioni il ricorso va, pertanto, rigettato, con conseguente condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 24/11/2015

Il Consigliere estensore

262745; Sezione V, sentenza n. 640 del 30/10/2013, Rv. 257948).

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