Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6213 del 23/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6213 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TAMMARO GIOVANNI N. IL 05/02/1958
avverso la sentenza n. 3620/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
26/09/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;

Data Udienza: 23/10/2013

Fatto e diritto

TAMMARO GIOVANNI ricorre sentenza di cui in epigrafe che, confermando quella di
primo grado resa a seguito di giudizio abbreviato, lo ha riconosciuto colpevole del reato

Con il ricorso, contesta il giudizio di responsabilità e si duole dell’eccessività del
trattamento sanzionatorio.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Vi è da rilevare come il motivo in punto di responsabilità si risolva in una doglianza
meramente assertiva e assolutamente generica, che comunque integra una censura
inammissibile sulle modalità valutative del compendio indiziario, che il giudice di merito
ha sviluppato in modo ampiamente convincente sull’ apprezzamento degli esiti della
perquisizione e della disponibilità di denaro.

La doglianza sulla pena è parimenti inaccoglibile a fronte della spiegazione fornita dal
giudicante anche in ordine al diniego delle generiche [su cui non vi è doglianza]: il
giudicante sul punto, in linea con l’articolo 133 c.p., ha valorizzato le modalità del fatto e
il comportamento processuale, fornendo spiegazione insindacabile nel merito.

Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1000,00 (mille) a titolo di sanzione pecuniaria a
favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero,
Per questi motivi
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1000,00 a favore della cassa delle ammende.
Così deciso nella camera di consiglio del 23 ottobre 2013

Il Consigliere estensore

Il Presidente

di cui all’articolo 73 del dpr n. 309/90.

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