Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6212 del 24/11/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 6212 Anno 2016
Presidente: FUMO MAURIZIO
Relatore: CATENA ROSSELLA

SENTENZA

Sul ricorso proposto da

Dati Antonio, n. a Crotone il 9/08/1976

avverso la sentenza del 3/05/2013 della Corte di Appello di Ancona

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Francesco Salzano,
che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1

Data Udienza: 24/11/2015

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Ancona confermava la sentenza emessa in data
12/03/2012 dal Tribunale di Fermo in composizione monocratica, con cui il Dati Antonio veniva
condannato a pena di giustizia per il delitto di cui agli artt. 624, 625 n. 7, 61 n. 2 e 7, c.p., perché, al
fine di trarne profitto, si impossessava di un autocarro Mercedes 1625 e di vari macchinari ed
attrezzature ivi contenute, di proprietà di Crocetti Basilio, che l’aveva parcheggiato sulla pubblica
via; con le aggravanti di aver cagionato un danno di rilevante gravità alla p.o. ed al fine di
commettere il delitto di furto aggravato in danno della ditta Fallimenti s.r.1., nella notte del

Con ricorso depositato il 12/12/2013, il difensore del ricorrente, Avv.to Ruben Giorgio Tosi,
deduce:
1. Nullità della sentenza e vizio di motivazione ex art. 606, lett. c) ed e), c.p.p., in quanto la Corte
territoriale non aveva accolto il motivo di gravame con cui si lamentava la notifica del decreto
di citazione a giudizio ad un difensore mai nominato dal ricorrente, il quale, tratto in arresto in
flagranza il 19 luglio 2007, aveva nominato l’Avv.to Bonaventura quale suo difensore,
eleggendo domicilio presso lo studio dello stesso; all’esito dell’udienza di convalida celebrata
in data 21 luglio 2007 innanzi al Tribunale di Mcerata, in cui il Dati Antonio aveva eletto
domicilio presso la propria abitazione, il giudice disponeva la trasmissione degli atti al
pubblico ministero presso il Tribunale di Fermo in relazione al delitto di furto, così qualificata
l’originaria imputazione di ricettazione dell’autocarro utilizzato per il furto; successivamente la
notifica della citazione a giudizio del Dati Antonio per quest’ultimo reato, di competenza
del’A.G. di Fermo, veniva effettuata presso l’Avv.to Bonaventura, che non era mai stato
nominato per il nuovo procedimento ed aveva anche rinunciato all’incarico, come da
comunicazione al Tribunale di Fermo, che aveva pertanto provveduto a nominare un difensore
d’ufficio; questi, quindi, aveva avvisato il ricorrente, che nominava suo difensore di fiducia
l’Avv.to Roberta Bizzarri, la quale, a sua volta, eccepiva la omessa notifica al proprio assistito
del decreto che dispone il giudizio, eccezione rigettata sia in primo che in secondo grado in
quanto ritenuta tardiva, nonostante gli atti del fascicolo deponessero per il contrario.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso non appare meritevole di accoglimento.

2

19/07/2007, in cui poi veniva arrestato; in Montottone il 13/07/2007.

La Corte territoriale ha motivato il rigetto della eccezione di nullità per notifica del decreto di
citazione a giudizio presso il difensore di fiducia, piuttosto che presso il domicilio eletto dal
ricorrente, conformemente a quanto ritenuto dal primo giudice, citando la pacifica giurisprudenza di
questa Corte, secondo cui la dedotta nullità è di ordine generale a regime intermedio, perché idonea
comunque a determinare una conoscenza effettiva dell’atto in ragione del rapporto fiduciario con
il difensore, sicché é soggetta ai termini di deduzione di cui all’art. 182, comma secondo, c.p.p.
(Sezione II, sentenza n. 35345 del 12/05/2010, Rv. 248401). In particolare si è dato atto che dai

sollevata all’udienza del 13/03/2012, laddove il dibattimento era stato dichiarato aperto all’udienza
del 20/10/2011, alla quale, pertanto, avrebbe dovuto essere sollevata l’eccezione; ciò non essendo
avvenuto, si era verificata la decadenza rilevata dalle pronunce di merito.
A parte la considerazione del regime della dedotta nullità, va poi osservato come questa Corte abbia
altresì affermato la necessità che il ricorso per cassazione, qualora deduca la nullità della notifica di
un atto in quanto effettuata presso il difensore di fiducia, pur in assenza di rituale elezione di
domicilio, indichi specificamente il concreto pregiudizio per il ricorrente, derivato dalla mancata
conoscenza dell’atto stesso e dal non avvenuto esercizio del diritto di difesa (Sezione VI, sentenza
n. 28971 del 21/05/2013, Rv. 255629). Ciò in quanto la notifica, seppure irritualmente eseguita, non
è inidonea a determinare la conoscenza dell’atto da parte dell’imputato, in considerazione del
rapporto fiduciario che lo lega al difensore (Sezione V, sentenza n. 21875 del 20/03/2014, Rv.
262822).

Nel caso di specie il difensore afferma di non essere mai stato nominato quale difensore di fiducia
nell’ambito del presente processo, scaturente dalla contestazione di furto di un autocarro effettuata
all’esito dell’udienza di convalida celebrata presso il Tribunale di Macerata, con trasmissione degli
atti al pubblico ministero presso il Tribunale di Fermo, rilevando come, invece, il ricorrente avesse
dichiarato il domicilio presso la propria abitazione.

A prescindere dalla considerazione che anche detta dichiarazione di domicilio, in quanto effettuata
all’udienza di convalida celebrata in data 21/07/2007 a seguito all’arresto in flagranza innanzi al
Tribunale di Macerata, avrebbe dovuto aver effetto solo nell’ambito di detto processo, tuttavia
anche sotto detto aspetto non si è in alcun modo indicato quale sarebbe stato il concreto pregiudizio
subito dal ricorrente, il quale ha avuto modo di esercitare il proprio diritto di difesa sia in primo
grado — dapprima attraverso un difensore di ufficio e poi attraverso la nomina di un nuovo difensore
3

verbali delle udienze dibattimentali di primo grado emergeva che l’eccezione di nullità era stata

di fiducia, in persona dell’Avv.to Roberta Bizzarri, a seguito di comunicazione del difensore di
ufficio — che in grado di appello. Risulta, quindi, provato che la dedotta circostanza non abbia
affatto impedito al ricorrente di conoscere l’esistenza dell’atto e di esercitare, quindi, il proprio
diritto di difesa. Ciò in quanto, come si evince dalla lettura del ricorso, lo stesso Avvocato
Bonaventura, all’esito della notifica del decreto di citazione a giudizio, aveva rinunciato
all’incarico, come da comunicazione al Tribunale di Fermo, in tal modo dimostrando, attraverso una
dichiarazione formale quale l’atto di rinuncia, che fino a quel momento era stato sussistente un

esteso al processo di competenza dell’A.G. di Fermo.

Devesi, conclusivamente, ribadire il principio secondo cui il regime di deducibilità delle eccezioni
deve essere sempre e comunque accompagnato dalla valutazione della incidenza e della rilevanza
concreta del verificarsi della nullità stessa, in considerazione dell’effettivo pregiudizio
determinatosi per l’imputato ricorrente in relazione alla preclusione e/o alla menomazione
dell’esercizio del suo diritto di difesa.

Poiché4nel caso in esame7 non risulta essersi verificato alcun pregiudizio, il ricorso va rigettato, con
conseguente condanna, ex art. 616 c.p.p., del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 24/11/2015

Il Consigliere estensore

Il Presidente

rapporto fiduciario con il Dati Antonio, ancorché non più attuale ed ancorché non specificamente

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