Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6212 del 23/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6212 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VOLPICELLI COSIMO N. IL 25/10/1966
avverso la sentenza n. 1674/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
09/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;

DEPOSITATA1
N CANCELLERIA

1 O FEB 2 014

Data Udienza: 23/10/2013

Motivi della decisione

Contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha ritenuto
responsabile Volpicelli Cosimo in ordine ai reati di cui
agli articoli 110 c.p. e 73 d.PR.309/90, ha proposto
ricorso per cassazione l’imputato chiedendone
l’annullamento per violazione di legge con riferimento al

territoriale, nel rideterminare la pena, con l’aumento
determinato dall’aumento per la continuazione, avrebbe
irrogato una pena più alta rispetto a quella calcolata,
per mero errore.
Il ricorso è inammissibile,

ex articolo 606, comma 30 ,

cod.proc.pen., perché proposto per motivi manifestamente
infondati oltre che generici, non avendo la difesa del
ricorrente specificato in alcun modo in che cosa sarebbe
consistito l’errore di calcolo menzionato in ricorso.
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento, a favore della Cassa delle
ammende, della somma di euro 1.000 a titolo di sanzione
pecuniaria, trattandosi di causa di inammissibilità
riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del
ricorrente stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n.
186 del 7 – 13 giugno 2000 ).

P Q M

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente
al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
1.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso

calcolo della pena. Secondo il ricorrente la Corte

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