Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6212 del 05/12/2012


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 6212 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: ZAZA CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Pezzano Francesco, nato a Castrovillari il 21/05/1990

avverso la sentenza dell’08/11/2011 del Tribunale di Castrovillari

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Gioacchino Izzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza impugnata veniva confermata la sentenza del Giudice di
pace di San Sosti del 02/03/2011, con la quale Francesco Pezzano veniva
condannato alla pena di C.300 di multa, oltre al risarcimento dei danni in favore
della parte civile, per il reato continuato di cui agli arlt.582 e 612 cod. pen.,

1

Data Udienza: 05/12/2012

commesso in San Donato di Ninea il 09/11/2009 in danno di Carlo Ottato
minacciandolo e colpendolo con pugni e calci al volto ed al torace.
L’imputato ricorre sull’affermazione di responsabilità e deduce violazione di
legge e difetto di motivazione con particolare riguardo alla ritenuta attendibilità
delle dichiarazioni della persona offesa. Il ricorrente lamenta mancanza di
motivazione in merito alle omissioni di quest’ultima ed alle contraddizioni delle
sue dichiarazioni con altre risultanze processuali rispetto all’identità ed alle
caratteristiche personali dell’aggressore ed ai rapporti con la teste Campolongo.

contraddizioni fra quanto dalla persona offesa rispettivamente riferito nel corso
delle indagini preliminari e in sede dibattimentale e nella preferenza accordata al
riscontro rinvenuto nella certificazione medica delle lesioni rispetto alle
dichiarazioni dei testimoni a difesa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato.
La sentenza impugnata era congruamente motivata con riferimento al
carattere dettagliato delle dichiarazioni della persona offesa, alla conferma delle
stesse in quelle della teste Campolongo e, soprattutto, al riscontro dell’effettiva
sussistenza delle lesioni. Su quest’ultimo dato il Tribunale argomentava in merito
all’irragionevolezza dell’ipotesi che l’Ottato, avendo effettivamente subito quelle
lesioni, potesse averne attribuito la responsabilità a persona diversa dall’effettivo
autore. Tale sviluppo è del tutto coerente e non censurabile in questa sede.
Nessuna illogicità è dunque ravvisabile nella decisività riconosciuta agli elementi
d’accusa; e tale conclusione comprende per altro verso un giudizio di irrilevanza
delle contraddizioni segnalate dal ricorrente nelle dichiarazioni della persona
offesa e della teste Campolongo, il che esclude la sussistenza del lamentato vizio
di carenza motivazionale.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato, seguendone la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali.

2

Deduce altresì illogicità della motivazione nella ritenuta irrilevanza delle

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P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 05/12/2012

Il Presidente

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