Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6211 del 24/11/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 6211 Anno 2016
Presidente: FUMO MAURIZIO
Relatore: CATENA ROSSELLA

SENTENZA

Sul ricorso proposto da

Urso Giuseppe, nato a San Cataldo (LE), il 4/04/1967
Scarantino Carmelina, nata a Basilea (CH), il 16/05/1969

avverso la sentenza del 14/10/2014 della Corte di Appello di Caltanissetta

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Francesco Salzano,
che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Data Udienza: 24/11/2015

7

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Caltanissetta riformava quoad poenam la sentenza
emessa in data 14/10/2013 dal Tribunale di Caltanissetta in composizione monocratica nei confronti
di Urso Giuseppe e Scarantino Carmelina, imputati del delitto di cui agli artt. 110, 483 c.p. perché,
in concorso tra loro e nella qualità di acquirenti di un immobile sito in San Cataldo, attestavano
falsamente ad un pubblico ufficiale, nella dichiarazione sostitutiva di notorietà resa all’atto della
stipula dell’atto notarile di compravendita, un prezzo dell’immobile pari ad euro 35.000,00,

della somma di euro 20.000,00 già effettuato a titolo di acconto; in Caltanissetta il 27/09/2007.

Con ricorso depositato il 27/01/2015, il difensore del ricorrente, Avv.to Davide Anzalone, deduce:
1. Violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606, lett. b) ed e), c.p.p., in relazione agli artt.
192, 530 c.p.p., 483 c.p., in quanto la Corte territoriale sarebbe pervenuta alla conferma della
sentenza impugnata attraverso una lettura decontestualizzata di una singola espressione contenuta
nell’atto di citazione a firma degli stessi ricorrenti, oltre che basandosi sul contenuto della comparsa
di risposta dei venditori Tuminelli nell’ambito del medesimo giudizio civile, senza considerare
quanto già indicato nei motivi di appello circa la convenienza per gli stessi Tuminelli a patteggiare
una pena nel giudizio penale piuttosto che ricercare un’assoluzione ammettendo di aver incassato la
somma di 20.000,00 euro, la quale quindi, avrebbe dovuto essere restituita. Si osserva inoltre che
una più attenta lettura dell’atto avrebbe dovuto far comprendere come i ricorrenti intendessero
dimostrare che la somma di 20.000,00 euro era stata erogata ai venditori per effettuare lavori di
ristrutturazione tali da consentire l’utilizzazione dell’immobile come laboratorio fotografico; la
illogicità della motivazione deriverebbe, quindi, dal fatto che la sentenza dà per scontata la prova
del reato, qualificando la somma di 20.000,00 euro come prezzo della compravendita, benché non
fosse stata affatto dimostrata la congruità della somma di 35.000,00 euro rispetto al valore catastale
dell’immobile. Ci si duole altresì della omessa considerazione della versione difensiva della
Scarantino, il cui concorso non sarebbe stato provato al di là di ogni ragionevole dubbio, non
essendo stato neanche specificato se detto contributo fosse intervenuto in fase ideativa,
organizzativa, esecutiva o altro.
2. Violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606, lett. b) d e), c.p.p., in relazione alla
omessa motivazione sulla determinazione della pena in misura superiore al minimo ed al mancato
riconoscimento del beneficio della non menzione, attesa la motivazione con cui sono state già
riconosciute ai ricorrenti le circostanze attenuanti generiche.

2

inferiore a quello realmente pagato di euro 55.000,00, omettendo altresì di indicare il versamento

CONSIDERATO IN DIRITTO

La sentenza impugnata va annullata senza rinvio ai sensi dell’art. 620, lett. a), c.p.p., in quanto il
reato di cui all’art. 483 c.p. ascritto ai ricorrenti risulta prescritto, essendo decorso alla data del 27
marzo 2015 il termine massimo di prescrizione, pari ad anni sette mesi sei, in assenza di periodi di
sospensione, ai sensi dell’art. 157 c.p.

il titolo in forza del quale era stata pagata la somma di 20.000,00 euro da parte dei ricorrenti – la
prescrizione maturata dopo la pronuncia della sentenza impugnata rende ultroneo l’esame delle
restanti censure, giacché l’orientamento assolutamente prevalente di questa Corte, che questo
collegio condivide, è nel senso che in Cassazione non è consentito il controllo della motivazione
della sentenza impugnata allorché sussista una causa estintiva del reato e ciò, sia quando detta causa
sia sopraggiunta nelle more del giudizio di Cassazione, sia quando sia stata dichiarata con lo stesso
provvedimento contro il quale è stato proposto il gravame. Infatti, ritenere rilevabili in sede di
legittimità i vizi di motivazione della sentenza, in presenza di una causa di estinzione del reato,
tanto più se si tratta di prescrizione come nel caso in esame, avrebbe come conseguenza, da un lato,
che il rinvio determinerebbe comunque per il giudice l’obbligo di dichiarare immediatamente la
prescrizione, dall’altro, il rinvio sarebbe incompatibile con l’obbligo dell’immediata declaratoria di
proscioglimento (Sezioni Unite, sentenza n. 35490 del 28/05/2009, Rv.244275; Sezione V, sentenza
n. 588 del 4/10/2013, Rv. 258670).

P. Q. M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione

Così deciso in Roma, il 24/11/2015

Il Consigliere estensore

In assenza di evidenti cause di inammissibilità — atteso che effettivamente non appare così evidente

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