Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6211 del 23/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6211 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MARRA MARIANO N. IL 10/06/1991
avverso la sentenza n. 12021/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
28/09/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 23/10/2013

Osserva

Ricorre per cassazione Marra Martino, personalmente, avverso la sentenza emessa
in data 28.9.2012 dalla Corte di Appello di Napoli che confermava quella in data
11.2.2011 del G.i.p. del Tribunale di Napoli con la quale il predetto era stato
condannato alla pena di anni due e mesi sei di reclusione ed C 10.000,00 di multa
per due reati di cui all’art. 73 dPR 309/1990 e per quello di cui all’art. 337 c.p.
Deduce il vizio motivazionale in relazione al diniego delle circostanze attenuanti
generiche e, in una alla violazione di legge, in ordine all’entità della pena inflitta.

aspecifiche.
E’ palese la sostanziale aspecificità delle censure che hanno riproposto in questa
sede le medesime doglianze, per giunta vaghe e scarsamente circostanziate,
rappresentate dinanzi alla Corte territoriale e da quel giudice disattese con
motivazione compiuta e congrua, immune da vizi ed assolutamente plausibile,
laddove ha compiutamente spiegato le ragioni sia del diniego delle impetrate
attenuanti sia dell’adeguatezza della sanzione irrogata.
Ed è stato affermato che “è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su
motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal
giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di
specificità del motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo per la sua genericità,
come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni
argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento
dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice
censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591
comma 1 lett. c), all’inammissibilità” (Cass. pen. Sez. IV, 29.3.2000, n. 5191 Rv.
216473 e successive conformi, quale: Sez. II, 15.5.2008 n. 19951, Rv. 240109).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616
c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma, che si ritiene equo liquidare in C 1.000,00, in favore della cassa delle
ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della
causa di inammissibilità.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 23.10.2013

Il ricorso è inammissibile essendo le censure mosse manifestamente infondate ed

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