Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6210 del 23/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6210 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: ESPOSITO LUCIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GUERRIERO GIANLUCA N. IL 25/09/1982
avverso la sentenza n. 4951/2010 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
15/10/2010
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;
Data Udienza: 23/10/2013
OSSERVA LA CORTE
-Rilevato che la Corte d’Appello di Napoli, escludendo la recidiva e l’aggravante di cui all’art. 80
lett. b) d.p.r. 309/90, nonché rideterminando la pena, confermava il giudizio di responsabilità
formulato in primo grado nei confronti dell’imputato, giudicato responsabile del reato di cui
all’art.73 DPR 309/1990;
-Rilevato che l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e
comma del citato DPR;
-Ritenuta la manifesta infondatezza della censura, alla luce della congrua motivazione sul
punto, la quale dà conto degli elementi ritenuti ostativi, consistenti nella qualità e nella
quantità delle sostanze, nonché nel numero di dosi ricavabili;
-Rilevato che, pertanto, il ricorso è inammissibile e che la dichiarazione di inammissibilità
comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo
ragioni di esonero, anche della sanzione pecuniaria ex art.616 C.P.P.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così de so in Roma il 23-10-2013.
vizio motivazionale riguardo al diniego del riconoscimento dell’ipotesi attenuata di cui al V