Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6209 del 23/10/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 6209 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
NDIAYE NDIAGA N. IL 25/10/1964
avverso la sentenza n. 539/2010 TRIB.SEZ.DIST. di CIVITANOVA
MARCHE, del 05/10/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

Data Udienza: 23/10/2013

Fatto e diritto

– Rilevato che il Tribunale di Macerata dichiarava l’imputato responsabile del reato di cui all’art.
116 c.1 e 13 c.d.s.;
– che avverso la sentenza l’imputato, a mezzo del difensore, proponeva appello, qualificato
come ricorso per cassazione, deducendo l’inosservanza dell’art. 116 c.p. ;
– che il ricorso è inammissibile perché risulta sottoscritto da avvocato non iscritto nell’albo

– che, sotto altro profilo, il ricorso è, altresì, inammissibile perché il motivo proposto non
contiene alcuna censura specifica alla decisione nei termini previsti dall’art. 606 c.p.p.;
– che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene
equo liquidare in € 1000,00, in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di
colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità;

Per questi motivi
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 500,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso nella camera di consiglio del 23/10/2013

Il Consigli re estensore

speciale della Corte di Cassazione, come imposto dall’articolo 613 c.p.p.;

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA