Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6209 del 23/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6209 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: ESPOSITO LUCIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NDIAYE NDIAGA N. IL 25/10/1964
avverso la sentenza n. 539/2010 TRIB.SEZ.DIST. di CIVITANOVA
MARCHE, del 05/10/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;
Data Udienza: 23/10/2013
Fatto e diritto
– Rilevato che il Tribunale di Macerata dichiarava l’imputato responsabile del reato di cui all’art.
116 c.1 e 13 c.d.s.;
– che avverso la sentenza l’imputato, a mezzo del difensore, proponeva appello, qualificato
come ricorso per cassazione, deducendo l’inosservanza dell’art. 116 c.p. ;
– che il ricorso è inammissibile perché risulta sottoscritto da avvocato non iscritto nell’albo
– che, sotto altro profilo, il ricorso è, altresì, inammissibile perché il motivo proposto non
contiene alcuna censura specifica alla decisione nei termini previsti dall’art. 606 c.p.p.;
– che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene
equo liquidare in € 1000,00, in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di
colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità;
Per questi motivi
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 500,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso nella camera di consiglio del 23/10/2013
Il Consigli re estensore
speciale della Corte di Cassazione, come imposto dall’articolo 613 c.p.p.;