Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6208 del 24/11/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 6208 Anno 2016
Presidente: FUMO MAURIZIO
Relatore: CATENA ROSSELLA

SENTENZA

Sul ricorso proposto da

Formicuzzi Massimo, nato a Castellammare di Stabia (NA), il 3/01/1979
Longobardi Alessandro, nato a Castellammare di Stabia (NA), il 22/08/1980
Longobardi Vincenzo, nato a Castellammare di Stabia (NA), il 22/06/1977

avverso la sentenza del 26/02/2014 della Corte di Appello di Bologna

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Francesco Salzano,
che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi.

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Data Udienza: 24/11/2015

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bologna dichiarava inammissibile l’appello
proposto da Formicuzzi Massimo avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Bologna in
composizione monocratica in data 12/02/2013, confermando la detta sentenza nei confronti di
Longobardi Alessandro e Longobardi Vincenzo, condannati a pena di giustizia in relazione: il solo
Formicuzzi Massimo, al delitto di cui agli artt. 582, 585 co. 1, n. 4, c.p. — per aver cagionato, con

stringendogli il collo con un braccio e percuotendogli il capo; Formicuzzi Massimo, Longobardi
Alessandro, Longobardi Vincenzo, ai delitti di cui agli artt. 81 cpv., 110, 582 — per aver cagionato
lesioni personali a El Sayed Sami e Ghanem Mohamed — artt. 81 cpv., 110, 594 c.p., 3 1. 205/1993 —
per aver offeso l’onore ed il decoro dei predetti El Sayed Sami e Ghanem Mohamed e di Ibrahim
Yunnis, pronunciando la frase “bastardi cittadini stranieri” — artt. 110, 56, 610, 61 n. 2, c.p. —
perché, al fine di conseguire l’impunità, compivano atti idonei e diretti in modo non equivoco ad
impedire che i predetti cittadini stranieri denunciassero l’accaduto alle forze di polizia, non
riuscendo nell’intento per causa indipendente dalle loro volontà; il solo Longobardi Vincenzo, al
delitto di cui agli artt. 337, 61 n. 2 c.p. — per essersi opposto con violenza agli agenti di P.G. mentre
questi procedevano al suo controllo, al fine di conseguire l’impunità dai delitti in precedenza
indicati; in Bologna il 29/10/2006.

Con ricorso depositato il 30/06/2014 il difensore dei ricorrenti, Avv.to Gianfranco Di Florio,
deduce:
1. Per il solo Formicuzzi Massimo vizio di motivazione e violazione di legge ex art. 606 lett. b)
ed e), c.p.p., osservando che erroneamente l’atto di appello è stato dichiarato inammissibile
per rinunzia al gravame, in quanto il Formicuzzi non aveva mai inteso proporre
impugnazione avverso la sentenza, ciò in quanto il gravame era stato proposto solo
nell’interesse degli altri due ricorrenti, mentre l’atto con cui la difesa, in data 26/02/2014,
aveva depositato rinunzia al gravame nell’interesse del Formicuzzi era stato formalizzato
solo per ragioni di sicurezza, poiché era stato emesso decreto di citazione a giudizio innanzi
alla Corte di Appello anche nei confronti del Formicuzzi, nonostante la mancanza di
impugnazione da parte del predetto; ne conseguirebbe che la Corte territoriale non avrebbe
potuto in alcun modo pronunciarsi nei confronti del Formicuzzi o avrebbe dovuto dichiarare
non luogo a provvedere, con la conseguenza che il ricorrente non avrebbe dovuto essere

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l’aggravante della crudeltà, lesioni personali dichiarate guaribili in giorni 15 a Ibrahimi Yunnis,

condannato al pagamento delle spese processuali del secondo grado di giudizio, in ciò
consistendo il suo interesse a ricorrere per cassazione.
2. Per il Longobardi Alessandro e per il Longobardi Vincenzo, vizio di motivazione ex art. 606
lett. e), c.p.p., in relazione al contributo fornito dai predetti ricorrenti alla realizzazione dei
reati a loro ascritti, ciò soprattutto alla luce dei motivi di appello che avevano evidenziato
delle criticità nelle deposizioni testimoniali di Anderlini Stefano e di Ghanem Mohamed,
oltre che in quelle degli altri testi; la sentenza, inoltre, non avrebbe tenuto presente la

costituente fatto notorio, valutando detta emergenza solo in danno dei ricorrenti, né avrebbe
spiegato come mai un lancio indiscriminato di oggetti da parte di terze persone non avesse
procurato lesioni anche in danno degli odierni ricorrenti, o perché detto lancio di oggetti non
possa essere ritenuta la causa delle lesioni alle attuali persone offese diverse dall’Ibrahimi
Yunnis; ci si duole, inoltre, del deficit motivazionale della sentenza in relazione alla
identificazione della persona offesa Younes Mohamed, indicata nel capo a), in Ibrahim
Yurmis, indicato negli altri capi di imputazione, nonché del contenuto della motivazione in
ordine alle circostanze di svolgimento della vicenda ed all’attribuzione a ciascuno dei
ricorrenti della condotta specifica da essi tenuta, soprattutto considerando le deposizioni del
teste Anderlini e della p.o. Ghanem Mohamed.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Per il Formicuzzi Massimo va rilevato come, effettivamente, il difensore nell’atto di appello del
28/05/2013, presentato per i soli coimputati, aveva chiaramente indicato che il predetto non
intendeva proporre appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Bologna in composizione
monocratica in data 12/02/2013. Ciò nonostante il decreto di citazione per il giudizio di appello era
stato emesso anche nei confronti del Formicuzzi Massimo, per cui il difensore, con atto depositato
al’udienza del 26/02/2014, aveva rinunziato al gravame nell’interesse del Formicuzzi.
Detta rinunzia, quindi, pur non essendo processualmente necessaria, mancando a monte l’atto di
impugnazione, appare giustificata dalla necessità di chiarire proprio detta circostanza, a fronte
dell’ultronea emissione di decreto di citazione a giudizio per l’appello anche nei confronti del
Formicuzzi Massimo, laddove la sentenza era, al contrario, divenuta irrevocabile nei confronti del

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situazione di concitazione creatasi la notte dei fatti nella cittadella universitaria di Bologna,

predetto, che non avrebbe dovuto essere condannato al pagamento delle spese processuali in grado
di appello, non essendosi affatto costituito il rapporto processuale, in detta fase, nei suoi confronti.
In tal senso la sentenza impugnata va annullata senza rinvio nei confronti del Formicuzzi Massimo.
I ricorsi proposti dal Longobardi Alessandro e dal Longobardi Vincenzo vanno, invece, dichiarati
inammissibili per genericità.

relativamente alle quali la Corte territoriale ha offerto esaustiva motivazione, del tutto immune da
vizi logici e/o giuridici.
In particolare è stato evidenziato come la vettura condotta dal Longobardi Vincenzo fosse
sopraggiunta a velocità lungo la via Zamboni, minacciando di investire i tre passanti, cittadini
egiziani, che stavano attraversando sulle strisce pedonali; uno dei tre pedoni faceva cenno al
conducente, con un gesto, di andare più piano, determinando la reazione del Formicuzzi, primo a
scendere dalla vettura, il quale aveva colpito l’Ibrahim con una bottiglia, raggiunto poi dagli altri
due correi che, a loro volta scesi dalla vettura, avevano cominciato a picchiare gli altri due pedoni.
Ciò risulta, secondo la Corte territoriale, sia dalle dichiarazioni della persona offesa Ghanem che da
quelle del teste Anderlini, il quale aveva assistito allo svolgimento dei fatti ed aveva percepito
anche le ingiurie, da lui definite razziste, pronunciate ai danni dei tre cittadini egiziani; a quel punto
alcuni astanti erano intervenuti sia chiamando la Polizia sia lanciando degli oggetti per far cessare la
condotta, colpendo la vettura dei tre imputati; al loro arrivo i verbalizzanti avevano notato i tre
imputati ancora impegnati a discutere con i cittadini stranieri, percependo anche la minaccia di
morte a questi indirizzata, se avessero denunciato i fatti e, in quel medesimo contesto, il Longobardi
Vincenzo, come dichiarato sia dal teste Anderlini che dall’agente Pagani, aveva tenuto una condotta
violenta anche nei confronti dei poliziotti, circostanza peraltro ammessa in seguito dal Longobardi
medesimo.
La Corte ha altresì esaminato specificamente le doglianze della difesa, rilevando come il teste
Anderlini fosse del tutto attendibile in quanto estraneo ai fatti, mentre le incertezze rilevabili dalla
deposizione della persona offesa, Ghanem, oltre che investire circostanze secondarie del fatto, ben
potevano conciliarsi con l’epoca dei fatti, risalente a cinque anni prima dell’esame dibattimentale.
In ogni caso nessun dubbio poteva sussistere in ordine al numero degli autori dei fatti, considerato
che l’Anderlini aveva sempre riferito trattarsi di tre persone, come ammesso dagli imputati
medesimi.
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Con essi si ripropongono le medesime considerazioni poste a fondamento dei motivi di appello,

•La

formulazione, in termini dubitativi, contenuta nel ricorso, che le lesioni riscontrate e

documentate dai referti avrebbero potuto esser procurate anche dal lancio di oggetti da parte di terzi
astanti, così come la doglianza che non sarebbe stata spiegata la circostanza relativa alla possibilità
o meno, per il Longobardi Alessandro, di scendere repentinamente dall’auto né di individuare quale
soggetto questi avesse colpito, né quale condotta specifica sarebbe stata tenuta dal Longobardi
Vincenzo, appaiono palesemente considerazioni mirate ad una valutazione della dinamica del fatto,

Parimenti reiterativa dei motivi di gravame appare la doglianza relativa alla identificazione della
persona offesa, indicata al capo a) come Younes Mohamed e come Ibrahimi Yunnis nei residui capi
di imputazione, in quanto alla pag. 7 della sentenza la Corte territoriale ha chiaramente evidenziato
trattarsi di un mero errore materiale, posto che tutta l’istruttoria dibattimentale aveva dimostrato che
gli stranieri colpiti erano stati solo tre, e che tutti e tre gli imputati avevano colpito i cittadini
egiziani, i quali non avevano affatto reagito, come indicato dal teste Anderlini senza ombra di
dubbio.
Ciò, quindi, determina la inammissibilità dei ricorsi del Longobardi Alessadro e del Longobardi
Vincenzo, posto che il ricorso per cassazione non solo non può limitarsi ad enunciare ragioni ed
argomenti già illustrati al giudice impugnato e da questi analizzati, ma non può nemmeno contenere
doglianze del tutto avulse e palesemente disancorate dalle motivazioni della sentenza impugnata
(Sezione VI, sentenza n. 22445 dell’8/05/2009, Rv. 244181).
Dalla declaratoria di inammissibilità deriva ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei predetti
Longobardi Alessandro e Longobardi Vincenzo, singolarmente, al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P. Q. M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Formicuzzi MatAimo.
Dichiara inammissibile i ricorsi di Longobardi Alessandro e di Longobardi Vincenzo che condanna
singolarmente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della
Cassa delle Ammende.

Così deciso i\Roma, il 24/11/2015
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chiaramente inammissibile in sede di legittimità.

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