Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6208 del 23/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6208 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VERNUCCI ANTONIO N. IL 25/07/1970
NICOLETTI LUIGI N. IL 17/04/1992
avverso la sentenza n. 2804/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
28/09/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;

Data Udienza: 23/10/2013

Fatto e diritto

VERNUCCI ANTONIO e NICOLETTI LUIGI ricorrono avverso la sentenza di cui in epigrafe
che, solo riformando in melius quella di primo grado per il NICOLETTI [con esclusione
della recidiva], per il resto li riconosceva colpevoli delle violazioni del dpr n. 309 del 1990

In particolare, vertendosi in tema di plurimi episodi di spaccio di sostanze stupefacenti,
non solo veniva ritenuta la applicabilità della continuazione, ma, in ordine al compendio
probatorio, valorizzati gli elementi dimostrativi a carico, in primo luogo desunti dalla
attività di osservazione svolta dalla p.g.

Con il ricorso, in modo molto generico, VERNUCCI contesta il giudizio di responsabilità e il
trattamento sanzionatorio, anche sub specie del diniego dell’attenuante di cui all’articolo
73, comma 5, del dpr n. 309 del 1990.

Il coimputato censura la ravvisata sussistenza della continuazione, sostenendo
l’assorbimento dei diversi episodi.

Entrambi i ricorsi sono manifestamente infondati.

Il ricorso del VERNUCCI è generico perché non contiene alcuna puntuale argomentazione
con la quale si esaminano specificamente – per confutarle- le considerazioni svolte da
provvedimento impugnato. Per l’effetto, deve applicarsi il principio pacifico secondo cui
deve ritenersi inammissibile, per mancanza della specificità del motivo prescritta
dall’articolo 581, lettera c), c.p.p., il ricorso per cassazione quando manchi l’indicazione

contestate.

della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a
fondamento dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del
provvedimento censurato senza appunto cadere nel vizio di “aspecificità”, che conduce,
ex articolo 591, comma 1, lettera c), c.p.p., all’inammissibilità del ricorso (Sezione II, 13
ottobre 2009, Iania).

In realtà,

la contestazione sul giudizio di responsabilità è meramente pretensiva,

basandosi solo sull’asserita riconducibilità del fatto ad una detenzione per uso personale
senza puntuale contestazione degli argomenti sviluppati per la condanna [tra l’altro
basati sulla disamina delle attività di p.g.].

z.

E lo stesso deve dirsi con riferimento all’attenuante speciale, negata argomentativamente
dal giudicante con la valorizzazione negativa della gravità del fatto, tra l’altro desunta
dal numero delle dosi anche commerciali della droga, ritenuto dimostrativo di una
attività organizzata.

Analogamente non merita accoglimento il ricorso del coimputato, il quale trascura di
considerare che in condanna si sono apprezzati plurimi, distinti episodi, che solo

Alla inammissibilità dei ricorsi, riconducibile a colpa dei ricorrenti(Corte Cost., sent. 7-13
giugno 2000, n. 186), consegue la condanna dei ricorrenti medesimi al pagamento delle
spese processuali e, ciascuno, di una somma, che congruamente si determina in mille
euro, in favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti

al pagamento delle spese

processuali e ciascuno a quello della somma di 1000,00 euro in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso nella camera di consiglio in data 23 ottobre 2013

Il Consigliere estensore

arbitrariamente potrebbero essere ritenuti assorbiti in uno solo.

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