Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6206 del 23/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6206 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI ROCCO CARMINE N. IL 23/07/1980
avverso la sentenza n. 1497/2010 TRIBUNALE di ANCONA, del
26/09/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;

Data Udienza: 23/10/2013

e

Motivi della decisione

Contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha ritenuto
responsabile Di Rocco Carmine in ordine al reato di cui
all’articolo 116, comma 13, del Codice della Strada, ha
proposto appello, trasmesso tempestivamente a questa Corte
di cassazione l’imputato chiedendone l’annullamento per

quanto non ci sarebbe sicurezza in merito alla circostanza
che fosse proprio lui il guidatore senza patente
dell’autovettura di cui al capo di imputazione, atteso che
egli non è stato fermato dai verbalizzanti, ma costoro si
sono limitati a dichiarare di conoscerlo e di averlo
riconosciuto alla guida della predetta autovettura,
sebbene i due veicoli fossero in fase di marcia. Lamentava
altresì l’eccessiva severità della pena inflitta e la
mancata concessione delle attenuanti generiche.
Il ricorso è inammissibile,

ex articolo 606, comma 30 ,

cod.proc.pen., perché proposto per motivi manifestamente
infondati, in quanto ripropone questioni di merito a cui
la sentenza impugnata ha dato ampia e convincente risposta
e mira ad una diversa ricostruzione del fatto preclusa al
giudice di legittimità. Una volta infatti che il giudice
di merito abbia chiarito la dinamica del fatto con
motivazione congrua, non compete alla Corte di legittimità
valutare gli atti. Il Tribunale di Ancona ha invero

difetto di motivazione in punto di responsabilità, in

adeguatamente ed esaustivamente motivato, spiegando
compiutamente le ragioni per cui doveva ritenersi
sussistente la responsabilità dell’odierno ricorrente, dal
momento che egli è stato visto dagli agenti operanti alla
guida dell’autovettura di cui al capo di imputazione in
data 24.03.2009, allorquando gli era stata revocata la
patente di guida.
Quanto

alle

doglianze

concernenti

il

trattamento

sanzionatorio, si rileva che la decisione impugnata

il

risulta sorretta da conferente apparato argomentativo, che
soddisfa appieno l’obbligo motivazionale, anche per quanto
concerne la dosimetria della pena. E appena il caso di
considerare che in tema di valutazione dei vari elementi
per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in
ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda
la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di

legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa
Suprema Corte non solo ammette la c.d. motivazione
implicita (Cass., Sez.6, 22 settembre 2003 n.227142) o con
formule sintetiche (tipo “si ritiene congrua” vedi Cass.,
sez.6, 4 agosto 1998, Rv.211583), ma afferma anche che le
statuizioni relative al giudizio di comparazione tra
circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in
riferimento ai criteri di cui all’art.133 c.p., sono
censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero
arbitrio o ragionamenti illogico (Cass., sez.3, 16 giugno
2004 n.26908, Rv.229298). Si tratta di evenienza che
certamente non sussiste nel caso di specie, avendo
Tribunale di Ancona espressamente chiarito le ragioni in
base alle quali ha ritenuto di non concedere le
circostanze attenuanti generiche e di irrogare la pena
indicata in dispositivo.
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento, a favore della Cassa delle
ammende, della somma di euro 1.000 a titolo di sanzione
pecuniaria, trattandosi

di causa di inammissibilità

riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del
ricorrente stesso

(cfr. Corte

Costituzionale

sent. n.

186 del 7 – 13 giugno 2000 ).

P Q M

t

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente
al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 23.10. 2013

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