Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6206 del 04/12/2012


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 6206 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: SABEONE GERARDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) BOSA ANGELO N. IL 06/06/1948
avverso la sentenza n. 56/2009 TRIBUNALE di GENOVA, del
23/03/2010
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/12/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GERARDO SABEONE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per
pito 00

Udito, per la parte civile, l’Avv
UditcjdifensortAvv.

Data Udienza: 04/12/2012

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Genova, con sentenza del 23 marzo 2010 in riforma della
sentenza del Giudice di pace di Genova del 17 marzo 2009, ha condannato, per
in danno di Ientile Domenico.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato,
attraverso il proprio difensore, il quale lamenta quale unico motivo una
motivazione illogica in merito all’affermazione della penale responsabilità basata
sulla pronunzia delle contestate espressioni lesive alla presenza di una sola
persona.
CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è da rigettare.
2. Secondo la costante e pacifica giurisprudenza di questa stessa Sezione
in tema di diffamazione, infatti, è vero che sussiste l’estremo della
comunicazione con più persone non solo quando l’agente prenda direttamente
contatto con una pluralità di soggetti, ma anche quando egli comunichi ad una
persona una notizia destinata, nelle sue stesse intenzioni, ad essere riferita ad
almeno un’altra persona, che ne abbia poi conoscenza (v. a partire da Cass. Sez.
V 14 gennaio 1993 n. 2432 fino a Sez. V 20 febbraio 2008 n. 13550).
Come indicato nel ricorso stesso, a conferma di quanto accertato nel
giudizio di merito, le espressioni diffamatorie della parte offesa Ientile vennero

pronunciate dall’odierno ricorrente alla presenza quantomeno del teste
Lagomarsino e tanto basta per ritenere sussistente il contestato delitto di
diffamazione.
La valutazione della deposizione dell’ulteriore teste Noto risulta, inoltre,
logicamente motivata, per cui non può essere posta a fondamento di una
versione dei fatti contraria a quella espressa dalla Corte territoriale in quanto non
vale ad inficiarne il ragionamento, come dianzi detto, logicamente espresso.
3. Il ricorso va, in conclusione, rigettato e il ricorrente condannato al
pagamento delle spese processuali.

quanto d’interesse del presente ricorso, Bosa Angelo per il delitto di diffamazione

La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali.

Così deciso in Roma, il 4/12/2012.

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