Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6205 del 23/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6205 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LAPESARA ALESSANDRO N. IL 10/06/1973
avverso la sentenza n. 2162/2005 CORTE APPELLO di BARI, del
24/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;

Data Udienza: 23/10/2013

Pr

Motivi della decisione

Contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha ritenuto
responsabile Lapesara Alessandro in ordine ai reati di cui
agli articoli 110 c.p. e 73 d.PR.309/90, ha proposto
ricorso per cassazione l’imputato chiedendone

responsabilità in quanto non sarebbe stata dimostrata la
connessione tra le buste di cellophane possedute dal
Lapesara e i 31 grammi di cocaina sequestrati e per
violazione di legge in quanto sarebbe stato operato un
aumento di mesi due di reclusione a titolo di
continuazione in ordine al reato di cui al capo b) della
rubrica dichiarato prescritto.
Il ricorso è inammissibile, ex articolo 606, comma 30 ,
cod.proc.pen., perché proposto per motivi manifestamente
infondati, in quanto, con riferimento al primo motivo,
ripropone questioni di merito a cui la sentenza impugnata
ha dato ampia e convincente risposta e mira ad una diversa
ricostruzione del fatto preclusa al giudice di
legittimità. Una volta infatti che il giudice di merito
abbia chiarito la dinamica del fatto con motivazione
congrua, non compete alla Corte di legittimità valutare
gli atti. La Corte di appello di Bari ha invero
adeguatamente ed esaustivamente motivato in punto di
responsabilità, evidenziando che la penale responsabilità
dell’imputato emergeva sia dalla condotta direttamente
percepita dagli ufficiali di polizia giudiziaria che
rilevarono che l’odierno ricorrente aveva addosso e poi
aveva depositato nel garage gli involucri contenenti la
cocaina sequestrata, sia dal rinvenimento di altre
sostanze stupefacenti, di un bilancino di precisione e di
altri strumenti necessari per il confezionamento delle
dosi, sia dalla piena ammissione degli addebiti resa dal
Lapesara in sede di interrogatorio.

l’annullamento per difetto di motivazione in punto di

Quanto alla doglianza concernente l’aumento per la
continuazione con riferimento a un reato dichiarato
prescritto, si osserva che la Corte territoriale ha
rideterminato la pena, escludendo appunto l’aumento per la
continuazione con riferimento al reato dichiarato
prescritto.
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.

condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento, a favore della Cassa delle
ammende, della somma di euro 1.000 a titolo di sanzione
pecuniaria, trattandosi di causa di inammissibilità
riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del
ricorrente stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n.
186 del 7 – 13 giugno 2000 ).

P Q M

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente
al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 23.10. 2013

Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la

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