Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6204 del 23/11/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 6204 Anno 2016
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: FIDANZIA ANDREA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BRANDONISIO MICHELE N. IL 03/07/1966
GRUIA CIPRIAN COSTANTIN N. IL 16/09/1981
avverso la sentenza n. 19/2014 CORTE ASSISE APPELLO di BARI,
del 10/02/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANDREA FIDANZIA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Data Udienza: 23/11/2015

Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dott. Aurelio Galasso ha concluso chiedendo
la declaratoria di inammissibilità del ricorso. L’avv. Penna per la parte civile ha concluso
conformemente.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa in data 10 febbraio 2015 la Corte d’Assise d’Appello di Bari, in riforma
della sentenza della Corte d’Assise di primo grado del 17 marzo 2014, riconosciuta ad
entrambi gli imputati le circostanze attenuanti generiche e quella della provocazione,

Gli imputati sono stati riconosciuti colpevoli in concorso del reato di omicidio preterintenzionale
per aver colpito selvaggiamente con un casco, calci e pugni alla testa, al torace ed agli altri
arti, anche quando giaceva per terra, Amodío Giuseppe che li aveva provocati, lanciando al
loro indirizzo due computer, provocando il decesso di quest’ultimo per fibrillazione ventricolare.
2. Hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, con atto sottoscritto dal loro
difensore, deducendo quale unico motivo la violazione dell’art. 606 comma

10 lett. b) ed e)

c.p.p. in relazione agli art. 55, 581 e 582 c.p.
In particolare, lamentano il mancato riconoscimento da parte della Corte di merito dell’ipotesi
dell’eccesso colposo nella legittima difesa. Emergerebbe anche dalla lettura della sentenza
impugnata che l’eccesso nell’uso da parte degli imputati dei mezzi difensivi a loro disposizione
non aveva avuto natura dolosa non essendo gli stessi stati in grado solo per precipitazione ed
imperizia di dosare esattamente il reale pericolo e gli effetti della loro reazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Emerge con evidenza a pag. 29 della sentenza impugnata che Gruia Ciprian Costantin
personalmente e Brandonisio Michele, per il tramite del proprio difensore munito di procura
speciale, all’udienza del 10 febbraio 2015 dinanzi alla Corte d’Assise d’Appello di Bari,
dichiaravano di rinunciare a tutti i motivi d’appello fatta eccezione per quelli relativi al mancato
riconoscimento delle attenuanti generiche e dell’attenuante della provocazione (che peraltro
venivano riconosciute dalla sentenza impugnata).
Gli imputati hanno dunque rinunciato ai motivi d’appello relativi all’affermazione della loro
penale responsabilità, ivi compresa la richiesta svolta in via subordinata del riconoscimento
dell’ipotesi dell’eccesso colposo in legittima difesa.
Alla luce di quanto sopra evidenziato, sul punto dell’accertamento della responsabilità degli
imputati è maturata una preclusione, correlata all’effetto devolutivo del gravame e al principio
della disponibilità del processo nella fase delle impugnazioni (Sez. U, n. 1 del 19/01/2000 dep. 28/06/2000, Tuzzolino A, Rv. 216239), che non consente ai ricorrenti di ridiscutere in
sede di legittimità ciò che è stato oggetto di rinuncia.
Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che
si stima equo stabilire nella misura di 1.000,00 Euro.
2

rideterminava a carico di entrambi la pena in anni quattro e mesi sei di reclusione.

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 23 novembre 2015
ore

Il Presidente

Il consigliere

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