Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6204 del 23/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6204 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: ESPOSITO LUCIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CAMMILLERI ANGELO N. IL 20/08/1983
avverso la sentenza n. 1467/2011 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 05/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;
Data Udienza: 23/10/2013
OSSERVA LA CORTE
-Rilevato che la Corte d’Appello di Palermo confermava la sentenza del giudice di
primo grado con la quale l’imputato era dichiarato colpevole per il reato di illegale
detenzione ai fini di spaccio di marijuana;
deducendo violazione di legge e vizio motivazionale osservando che il giudizio di
responsabilità dell’imputato, quale piccolo spacciatore e non semplice assuntore, si
fondava su mere deduzioni;
-Ritenuto che i motivi fatti valere risultano privi di ogni specificità in violazione del
combinato disposto ex artt.58 l -591C.P.P.;
– che gli stessi, in ogni caso, concernono valutazioni in fatto alternative a quelle fatte
valere dai giudici di merito, adeguatamente argomentate in ragione del congruo
significato complessivamente ricavato dalle plurime emergenze istruttorie in una
duplice decisione conforme;
-che ne consegue l’inammissibilità del ricorso, la condanna dell’istante al pagamento
delle spese processuali e, non emergendo ragioni di esonero, della sanzione
pecuniaria ex art.616 C.P.P.
P. Q. M.
La Corte di Cassazione VII° Sezione Penale dichiara inammissibile il ricorso e
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 2-10-2013.
-Ritenuto che l’imputato proponeva ricorso per cassazione avverso detta decisione