Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6204 del 04/12/2012


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 6204 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: BRUNO PAOLO ANTONIO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da
DE CRISTOFARO Antonio, nato ad Aversa il 17/10/1981
avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli del 03/05/2011;
visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
udita la relazione del consigliere dr. Paolo Antonio BRUNO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dr.
Eduardo Scardaccione, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
Udito, altresì, l’avv. Fabio Foci, nell’interesse del ricorrente, ne ha chiesto invece
l’accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Napoli confermava
la sentenza del 15/05/2009 con la quale il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
aveva dichiarato De Cristofaro Antonio colpevole del reato di bancarotta fraudolenta
documentale di cui all’art. 216, comma 1, n. 2 I.f. (perché, nella sua qualità di

legale rappresentante della cooperativa Italica s.r.l. con sede in Villa Litemo alla
data di fallimento della stessa (dichiarata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
con sentenza in data 29/10-22/11/2004) allo scopo di recare pregiudizio ai creditori
di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, sottraeva o distruggeva i libri e le
altre scritture contabili della società e, comunque, li teneva in guisa da non rendere
possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della

Data Udienza: 04/12/2012

medesima); e, per l’effetto, l’aveva condannato alla pena di anni due e mesi sei di
reclusione oltre consequenziali statuizioni.

2. Avverso l’anzidetta pronuncia l’imputato ha proposto ricorso per cassazione
affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva.

1. Con unico motivo d’impugnazione parte ricorrente denuncia violazione
dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per mancanza o manifesta illogicità
della motivazione. Si duole, al riguardo, che il giudice di appello abbia ribadito il
giudizio di colpevolezza nonostante in atti non risultasse prova alcuna del
necessario elemento soggettivo e fosse, invece, emersa la perfetta buona fede di
esso ricorrente, che aveva, giustificatamente, ignorato l’esistenza della
dichiarazione di fallimento. Ed infatti, dalle dichiarazioni del curatore fallimentare
era emerso che gli atti della procedura erano stati inutilmente notificati presso la
sede della società, che, nel frattempo era stata, però, trasferita.

2. L’impugnazione si colloca alle soglie dell’ammissibilità in quanto reiterativa
di questione di merito riguardante la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato
in contestazione. La dedotta censura è, comunque, destituita di fondamento, in
quanto la risposta motivazionale del giudice a quo risulta completa e pienamente
adeguata. In particolare, risulta decisivo il rilievo argomentativo secondo il quale
l’imputato aveva proposto rituale atto di opposizione avverso la dichiarazione di
fallimento, con ciò, evidentemente, dimostrandone piena consapevolezza.
Pacifica ed incontestata é, invece, la sussistenza dell’elemento materiale, posto
che lo stesso giudice di appello ha rilevato che, nel caso di specie, non era stata
rinvenuta alcuna documentazione o scrittura contabile. D’altronde, Io stesso
imputato, pur essendo venuto a conoscenza – per quanto si è detto – della
dichiarazione di fallimento, non si era in alcun modo adoperato per la consegna
delle dette scritture.
3. Per quanto precede, il ricorso deve essere rigettato con le consequenziali
statuizioni di cui in dispositivo.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 4/12/2012

CONIDEFtATO IN DIRITTO

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA