Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6202 del 23/11/2015
Penale Sent. Sez. 5 Num. 6202 Anno 2016
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: CAPUTO ANGELO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CASTALDO GIOVANNI N. IL 04/06/1964
avverso la sentenza n. 1071/2014 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
01/07/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANGELO CAPUTO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha conclfckp 01<— Udito, per 1 arte civile, l'Avv
Uditi i ensor Avv. Data Udienza: 23/11/2015 t, Udito il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte
di cassazione dott. A. Galasso, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO Con sentenza deliberata in data 01/07/2014, la Corte di appello di Napoli ha
confermato la sentenza del 03/07/2013 con la quale il Tribunale di Napoli aveva
dichiarato Castaldo Giovanni colpevole del reato di cui all'art. 3 bis, quarto arresto.
Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Napoli ha proposto
ricorso per cassazione Castaldo Giovanni, attraverso il difensore avv. G. Cantelli,
articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1,
disp. att. cod. proc. pen.
Il primo motivo denuncia vizi di motivazione. La sentenza impugnata non ha
dato conto degli specifici motivi di appello, esprimendo una mera condivisione
delle argomentazioni del primo giudice per affermare che l'imputato abbia
intenzionalmente omesso di effettuare il versamento della cauzione. I giudici di
merito non hanno dato conto delle emergenze processuali dalle quali hanno
desunto la sussistenza dell'elemento soggettivo.
Il secondo motivo denuncia vizi di motivazione in ordine al diniego
dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche. CONSIDERATO IN DIRITTO Premesso che il ricorso non presenta profili di inammissibilità, deve rilevarsi
il decorso del termine di prescrizione, perfezionatosi il 18/09/2014.
Non emergono, alla luce della sentenza impugnata, elementi che debbano
comportare, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., il proscioglimento nel merito
degli imputati. Al riguardo, occorre osservare che, secondo il consolidato
orientamento di questa Corte, in presenza di una causa di estinzione del reato il
giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art.
129, comma 2, cod. proc. pen., soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad
escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte
dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo
assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve
compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di
percezione ictu ocu/i, che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile
con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U., n. 35490 comma, I. n. 575 del 1965 e lo aveva condannato alla pena di quattro mesi di del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274). Nel caso di specie, le doglianze del
ricorrente, lungi dall'evidenziare elementi di per sé stessi direttamente indicativi
della insussistenza del reato addebitato, risultano in grado di condurre, al più, ad
annullare con rinvio la sentenza impugnata, rinvio, tuttavia, inibito, poiché, in
presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di
legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del
rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla
declaratoria della causa estintiva (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009 - dep. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per
essere il reato estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per
prescrizione.
Così deciso il 23/11/2015. 15/09/2009, Tettamanti, Rv. 244275).