Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6202 del 23/11/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 6202 Anno 2016
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: CAPUTO ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CASTALDO GIOVANNI N. IL 04/06/1964
avverso la sentenza n. 1071/2014 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
01/07/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANGELO CAPUTO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha conclfckp 01<— Udito, per 1 arte civile, l'Avv Uditi i ensor Avv. Data Udienza: 23/11/2015 t, Udito il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione dott. A. Galasso, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO Con sentenza deliberata in data 01/07/2014, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del 03/07/2013 con la quale il Tribunale di Napoli aveva dichiarato Castaldo Giovanni colpevole del reato di cui all'art. 3 bis, quarto arresto. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Napoli ha proposto ricorso per cassazione Castaldo Giovanni, attraverso il difensore avv. G. Cantelli, articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Il primo motivo denuncia vizi di motivazione. La sentenza impugnata non ha dato conto degli specifici motivi di appello, esprimendo una mera condivisione delle argomentazioni del primo giudice per affermare che l'imputato abbia intenzionalmente omesso di effettuare il versamento della cauzione. I giudici di merito non hanno dato conto delle emergenze processuali dalle quali hanno desunto la sussistenza dell'elemento soggettivo. Il secondo motivo denuncia vizi di motivazione in ordine al diniego dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche. CONSIDERATO IN DIRITTO Premesso che il ricorso non presenta profili di inammissibilità, deve rilevarsi il decorso del termine di prescrizione, perfezionatosi il 18/09/2014. Non emergono, alla luce della sentenza impugnata, elementi che debbano comportare, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., il proscioglimento nel merito degli imputati. Al riguardo, occorre osservare che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione ictu ocu/i, che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U., n. 35490 comma, I. n. 575 del 1965 e lo aveva condannato alla pena di quattro mesi di del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274). Nel caso di specie, le doglianze del ricorrente, lungi dall'evidenziare elementi di per sé stessi direttamente indicativi della insussistenza del reato addebitato, risultano in grado di condurre, al più, ad annullare con rinvio la sentenza impugnata, rinvio, tuttavia, inibito, poiché, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009 - dep. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione. Così deciso il 23/11/2015. 15/09/2009, Tettamanti, Rv. 244275).

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