Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6202 del 23/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6202 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

Data Udienza: 23/10/2013

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LA FIURA ANDREA N. IL 01/05/1979
NASCA ANGELA N. IL 08/04/1983
avverso la sentenza n. 2245/2012 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 05/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;

/9

E

Z

Motivi della decisione

Contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha ritenuto
responsabili La Fiura Andrea e Nasca Angela in ordine al
reato di cui agli articoli 110 c.p. e 73 d.PR.309/90,
hanno proposto ricorso per cassazione Nasca Angela
chiedendone l’annullamento per violazione di legge e

articoli 110 c.p. e 73 d.PR.309/90, potendo ravvisarsi
nella condotta della donna, che aveva tentato di disfarsi
della sostanza stupefacente all’arrivo dei carabinieri,
soltanto una ipotesi di favoreggiamento personale nei
confronti del marito e la Fiura Andrea, chiedendone
l’annullamento per difetto di motivazione e violazione di
legge nella parte in cui la Corte di appello di Palermo
aveva omesso di riconoscergli le circostanze attenuanti
generiche.
I ricorsi sono inammissibili, ex articolo 606, comma 30 ,
cod.proc.pen., perché proposti per motivi manifestamente
infondati.
Il ricorso proposto da Nasca Angela ripropone questioni di
merito a cui la sentenza impugnata ha dato ampia e
convincente risposta e mira ad una diversa ricostruzione
del fatto preclusa al giudice di legittimità. Una volta
infatti che il giudice di merito abbia chiarito la
dinamica del fatto con motivazione congrua, non compete

difetto di motivazione in relazione all’applicazione degli

alla Corte di legittimità valutare gli atti. La Corte di
appello di Palermo ha invero adeguatamente ed
esaustivamente motivato in punto di responsabilità,
evidenziando che la condotta della donna provava non solo
la detenzione comune della sostanza stupefacente in un
arco di tempo apprezzabile, ma anche una unità di intenti
tra i due imputati da cui si traeva la sussistenza del
dolo.

PI

In ordine alla doglianza proposta nel ricorso di La Fiura
Andrea concernente il diniego delle circostanze attenuanti
generiche, si osserva che sul punto la motivazione della
Corte territoriale è adeguata e congrua, avendo i giudici
della Corte territoriale evidenziato che non si
ravvisavano nella vicenda di cui è processo elementi di
positivo apprezzamento della condotta dell’imputato, tali

codificate suscettibili di positivo apprezzamento da parte
del giudice.
ricorsi

devono

essere

pertanto

dichiarati

inammissibili.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la
condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento, a favore della Cassa delle
ammende, della somma di euro 1.000 ciascuno a titolo di
sanzione pecuniaria, trattandosi di causa di
inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a
colpa, dei ricorrenti stessi (cfr. Corte Costituzionale
sent. n. 186 del 7 – 13 giugno 2000 ).

P Q M

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti
al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
1.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 23.10. 2013

da configurare quelle particolari situazioni non

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