Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6202 del 04/12/2012


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 6202 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: SABEONE GERARDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) CAMPA GIAMBATTISTA N. IL 05/04/1953
2) BERNARDELLI GABRIELE N. IL 26/02/1953
avverso la sentenza n. 4850/2009 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
17/10/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/12/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GERARDO SABEONE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Fluditi4 9(44Z i Co4.che ha concluso per Ci krpito
itriA 441.

Udito, per la parte civile, CA
Uditi difensoriAvv.
Atti»

Uova

4r IAL,Yiutti4‘oiyittm4k44,t

iftukilkkuikkAtimuut,is.

Data Udienza: 04/12/2012

RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Venezia, con sentenza del 17 ottobre 2011, ha
sostanzialmente confermato, rimodulando soltanto la pena per uno degli odierni
ricorrenti, la sentenza del Tribunale di Verona del 18 dicembre 2008 mantenendo

s.r.l. Serfid posta in liquidazione coatta amministrativa il 9 ottobre 2000 e
dichiarata insolvente il 23 agosto 2002, per i reati di bancarotta fraudolenta per
distrazione e documentale aggravati dalla pluralità dei fatti e di

Campa

Giambattista per concorso nel fatto di bancarotta fraudolenta di cui al capo 5
dell’imputazione (versamento di una somma dovuta alla società decotta ad altra
società).
2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione entrambi
gli imputati, a mezzo del proprio difensore;
Bernardelli lamenta:
a) una carenza della motivazione in merito all’accertamento della penale
responsabilità sulla base della ritenuta qualifica di amministratore di fatto della
s.r.l. Serfid;
b) una carenza di motivazione in ordine alla prova degli atti di distrazione;
c) una carenza di motivazione quanto alla commisurazione della pena con
particolare riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
Campa lamenta:
a) una carenza di motivazione in ordine alle asserzioni defensionali circa
la regolarità dei versamenti in suo favore da parte del Bernardelli, con esclusione
della consapevolezza dei posti in essere fenomeni distrattivi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi non sono meritevoli di accoglimento.
2. Il primo motivo del ricorso Bernardelli, relativo alla ritenuta qualifica
di amministratore di fatto, è infondato ai fini dell’affermazione della penale
responsabilità della ricorrente.
La giurisprudenza di questa Sezione della Corte (v. 11 gennaio 2008 n.
7203 e di recente 19 febbraio 2010 n. 19049) ha formulato una distinzione in
1

ferma la condanna di Bernardelli Gabriele, quale amministratore di fatto della

tema di responsabilità per Il reato di bancarotta fraudolenta, evidenziando il
diverso atteggiarsi dei criteri di imputazione di quella patrimoniale e di quella
documentale, sotto il profilo soggettivo quando l’amministratore di diritto non sia
anche quello effettivo ma risulti affiancato dalla figura dell’amministratore di
fatto, eventualmente con esautorazione dei poteri del primo che per questo viene
comunemente definito “testa di legno”.
Ebbene, si è opportunamente affermato che, con riguardo alla bancarotta
creditori delle scritture contabili, ben può ritenersi la responsabilità del soggetto
Investito solo formalmente dell’amministrazione dell’impresa fallita (cosiddetto
“testa di legno”), atteso il diretto e personale obbligo dell’amministratore di
diritto di tenere e conservare le suddette scritture.
Non altrettanto può dirsi con riguardo all’ipotesi della bancarotta
patrimoniale o per distrazione, relativamente alla quale non può, nei confronti
dell’amministratore apparente, trovare automatica applicazione il principio
secondo il quale, una volta accertata la presenza di determinati beni nella
disponibilità dell’imprenditore fallito, il loro mancato reperimento, in assenza di
adeguata giustificazione della destinazione ad essi data, legittimi la presunzione
della dolosa sottrazione, dal momento che la pur consapevole accettazione del
ruolo di amministratore apparente non necessariamente implica la
consapevolezza di disegni criminosi nutriti dall’amministratore di fatto.
Ovviamente, per la figura dell’amministratore di fatto, accertata in
riferimento alla posizione dell’odierno ricorrente, vale il principio della assoluta
equiparazione alla figura dell’amministratore di diritto quanto a doveri, sicché si
è rilevato che l’amministratore “di fatto”, in base alla disciplina dettata dal
novellato articolo 2639 cod.civ., è da ritenere gravato dell’intera gamma dei
doveri cui è soggetto l’amministratore “di diritto”, per cui, ove concorrano le altre
condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, egli assume la penale responsabilità
per tutti i comportamenti penalmente rilevanti a lui addebitabili, anche nel caso
di colpevole e consapevole inerzia a fronte di tali comportamenti, in applicazione
della regola dettata dall’articolo 40, comma 2 cod.pen.
Nella specie, di converso, l’impugnata sentenza ha dato espressamente ed
ampiamente conto (sulla base degli accertamenti istruttori che non è dato
rimettere in discussione avanti questa Corte in quanto derivanti da accertamenti
in fatto), da un lato, dell’attività gestoria dell’imputato, evidenziandone il ruolo,
accanto ad altro soggetto preposto al compimento delle attività bancarie
(Olivieri), di preposto alle attività fiduciarie; si è così data risposta, in maniera

fraudolenta documentale per sottrazione ovvero per omessa tenuta in frode ai

del tutto logica e conforme ai dianzi indicati principi di diritto, alle asserzioni
defensionali relative alle singole operazioni (v. da pagina 13 a pagina 15 della
motivazione) secondo le quali ad apparire quale effettivo amministratore della
società decotta nei rapporti con altri soggetti (v. in particolare l’operazione
Zamperla) era proprio l’odierno ricorrente (v. pagina 17 della motivazione:
“dunque, nella realtà Bernardelli ha assunto il ruolo di rappresentare Serfid srl
nei rapporti con i clienti…”).
amministratore di fatto del ricorrente come lo stesso abbia compiuto le ulteriori
attività gestorie indicate a pagina 22 della motivazione (assunzione di una
segretaria, rapporto con il commercialista , presenza in ufficio e controllo della
posta).
3. Quanto, poi, al secondo motivo del ricorso, relativo all’attività
distrattiva posta in essere dal ricorrente nonché all’attività tesa a rendere non
identificabile la contabilità societaria ai fini della contestata bancarotta
fraudolenta documentale, del pari, nell’impugnata sentenza si esaminano le
contestazioni mosse dall’imputato con i motivi dell’appello e si contrappongono,
per disattenderle, gli accertamenti istruttori eseguiti (v. da pagina 26 a pagina
29 della motivazione).
Con assorbente considerazione, infine, nell’impugnata decisione si
riferisce la circostanza della mancata contestazione da parte della difesa non solo
della materialità della bancarotta documentale (v. pagina 26) ma anche in merito
alla “ricostruzione circa le operazioni finanziarie compiute e il loro carattere
distrattivo” (v. da pagina 27 a 30 della motivazione).
4. Quanto al terzo motivo basta osservare, per disattenderlo, come la
Corte territoriale abbia sufficientemente e logicamente motivato, con
accertamento in fatto del pari incensurabile avanti questa Corte, sulla mancata
concessione delle attenuanti generiche sulla base della negativa personalità
dell’imputato così come evidenziata (v. pagina 33 della motivazione).
Pretese disparità di trattamento con il coimputato sfuggono ad una
valutazione di legittimità, posta la ricorrenza di situazioni di fatto ovvero
soggettive che solo il Giudice del merito può acclarare, come nella specie,
evidenziandole vieppiù in maniera del tutto logica.
5. Quanto al ricorso Campa l’unico motivo di doglianza si sostanzia
nell’affermazione circa la mancata consapevolezza, da parte del ricorrente, del
ruolo svolto dal Bernardelli nell’ambito della società decotta.

A ciò si aggiunga, per corroborare l’assunto circa la qualifica di

Al ricorrente si contesta un unico episodio distrattivo in merito
all’effettuazione di un bonifico, per un credito vantato dalla società decotta e
viceversa accreditato su conto bancario di altra società e nell’impugnata
sentenza si afferma come tale operazione sia stata effettuata, contrariamente a
quanto evidenziato dalla difesa, non per la mera “conoscenza personale” tra i
due soggetti odierni imputati, bensì sulla base delle stesse dichiarazioni del
Campa (v. udienza 10 aprile 2008 come indicato a pagina 32 dell’impugnata
operazione in favore di altro soggetto, con ciò logicamente desumendo la
consapevolezza dell’interesse del Bernardelli ad evitare l’accreditamento delle
somme in favore della società in cattive condizioni economiche.
6. I ricorsi vanno, pertanto, rigettati e ciascun ricorrente condannato,
altresì, al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese
sostenute dalle parti civili, liquidate come da dispositivo.
P.T.M.

La Corte, rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento ciascuno
delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle parti
civili per questo giudizio di Cassazione e liquidate per ciascuna di esse in euro
2.000,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 4/12/2012.

sentenza) di aver ricevuto specifica indicazione dal Bernardelli di effettuare tale

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