Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6201 del 23/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6201 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GIANNUZZI ANTONIO GIOVANNI N. IL 22/01/1953
avverso la sentenza n. 1272/2012 CORTE APPELLO di BARI, del
12/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 23/10/2013

Osserva
Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di Giannuzzi Antonio Giovanni avverso
la sentenza emessa in data 12.7.2012 dalla Corte di Appello di Bari che, in parziale
riforma di quella in data 19.12.2011 del Tribunale di Bari, con la quale il predetto
era stato dichiarato colpevole del delitto di cui all’art. 73 dPR 309/1990, riduceva
la pena inflitta ad anni cinque e mesi quattro di reclusione ed C 60.000,00 di
multa.

circostanze attenuanti generiche, rappresentando che, diversamente da quanto
ritenuto dalla Corte territoriale, l’imputato risultava incensurato.
E’ stata depositata una memoria nonché motivi nuovi nell’interesse del ricorrente,
con allegazione di un documento, con la quale si insiste nell’ammissibilità del
ricorso e nell’assegnazione ad altra sezione di questa Corte con fissazione ad
udienza partecipata.
Il ricorso è inammissibile essendo la censura mossa manifestamente infondata.
Premesso che l’incensuratezza dedotta è contraddetta dalla stessa contestazione
della recidiva specifica reiterata infraquinquennale, ad ogni modo, la

Corte

territoriale ha evidenziato che sia per orientamento di questa S.C. sia per il disposto
dell’art. 62 bis, 3° comma c.p., la mera incensuratezza non può costituire di per sé
titolo per fruire delle circostanze attenuanti generiche ed ha evidenziato che non si
apprezzavano “elementi positivi diversi cui ancorare la riduzione della pena”,
spiegando, tra l’altro, come fosse emersa, invece, la particolare gravità del fatto
evincibile dalla quantità di stupefacente (ca. 56 kg di marijuana) trasportato da cui si
potevano ricavare 63.000 dosi.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616
c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma, che si ritiene equo liquidare in C 1.000,00, in favore della cassa delle
ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della
causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 23.10.2013

Deduce il vizio motivazionale in relazione al diniego di concessione delle

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