Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6200 del 23/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6200 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MAROUANI EZZEDINE N. IL 19/10/1961
avverso la sentenza n. 1721/2012 CORTE APPELLO di GENOVA, del
19/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;

Data Udienza: 23/10/2013

Fatto e diritto

MAROUANI EZZEDINE

ricorre avverso la sentenza che, confermando

quella di primo grado, lo ha ricono ciuto co pevole delle violazioni di cui al dpr n. 309 del

Con il ricorso censura la determinazione della pena.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Trattasi di doglianza inaccoglibile, relativa all’esercizio di un potere attribuito al giudice
di merito [quello relativo alla determinazione della sanzione], che questi ha esercitato in
modo giuridicamente corretto [in linea con il disposto dell’articolo 133 c.p.] e con
adeguata motivazione, essendosi evidenziato che la pena, era da ritenere congrua in
ragione del ruolo avuto dall’imputato [escluso era che si trattasse di mera connivenza] e
di una confessione comunque non decisiva, in ragione delle prove già raccolte.

Vale, del resto, il principio secondo cui in tema di determinazione della misura della
pena, la valutazione del giudice di legittimità, in ordine all’efficacia ed alla completezza
degli argomenti svolti in sede di merito, non può andare scissa dal risultato decisorio
sotto il duplice profilo della pena in concreto irrogata e del giudizio globalmente espresso,
come manifestazione del convincimento del giudice di merito. In questa prospettiva, la
relativa motivazione può essere anche sintetica, quando le necessarie argomentazioni
siano già state adeguatamente svolte dal giudice nell’esame di altri punti (Sezione VI, 9
febbraio 2010, Protasi).

Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1000,00 (mille) a titolo di sanzione pecuniaria a
favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero,

1990 contestatigli.

a

Per questi motivi
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1000,00 a favore della cassa delle ammende.

Il Consigliere estensore

Così deciso nella camera di consiglio del 23 ottobre 2013

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