Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6200 del 04/12/2012


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 6200 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: BRUNO PAOLO ANTONIO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da
MADONIA Salvatore, nato a Monreale 1’08/06/1953
avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo del 09/07/2010;
visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
udita la relazione del consigliere dr. Paolo Antonio BRUNO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dr.
Eduardo Scardaccione, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio per
prescrizione per il capo B) ed il rigetto nel resto.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Palermo
confermava la sentenza de« 04/06/2008 con la quale il giudice delle indagini
preliminari del Tribunale di quella stessa città, pronunciando con le forme del rito
abbreviato, aveva dichiarato Salvatore Madonia responsabile dei reati di cui all’art.
216 I.f.

(perché, agendo quale titolare dell’omonima impresa individuale di

autotrasporti, dichiarata fallita, distraeva, occultava, dissipava, comunque
dissimulava i propri beni, tra i quali l’autocarro tg. PA 899001, e ogni altra posta
attiva dell’attività di impresa, per un valore, pari al passivo accertato di C 189 mila
215,88) ed all’art. 217 cpv I.f. (per avere omesso di tenere le scritture contabili
obbligatorie dell’omonima impresa di autotrasporti nei tre anni anteriori alla
sentenza di fallimento; sentenza del 16 giugno 2003) e, per l’effetto, ritenuta la

Data Udienza: 04/12/2012

continuazione ed applicata la diminuente di rito, lo aveva condannato alla pena di
anni due, messi due di reclusione, oltre consequenziali statuizioni.

2. Avverso l’anzidetta pronuncia l’imputato, personalmente, ha proposto ricorso
per cassazione, affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva.

1. Con unico motivo d’impugnazione parte ricorrente denuncia violazione di
legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett.

b), cod. proc. pen. per erronea

applicazione degli artt. 216 e 217 cpv I.f. Si duole, in particolare, dell’erronea
valutazione delle risultanze processuali, a suo dire inidonee a sostenere il giudizio di
penale responsabilità in ordine agli addebiti in contestazione. Lamenta, tra l’altro,
che sia stata ritenuta la distrazione dell’autocarro in questione, nonostante esso
ricorrente ne avesse dichiarato l’esistenza al curatore fallimentare, consegnandogli
anche le relative chiavi. Il mancato rinvenimento del mezzo era dovuto a mero
malinteso, in quanto, ove il curatore avesse chiesto dove fosse custodito il detto
autocarro, lo stesso sarebbe stato certamente rinvenuto.
Censura, poi, la valutazione del giudice di appello che aveva desunto la prova della
distrazione dei beni e valori dell’impresa dal loro mancato rinvenimento e dalla
mancata giustificazione al riguardo, con ciò operando inaccettabile inversione
dell’onere probatorio. Sostiene, infine, la mancanza dei presupposti costitutivi del
ritenuto reato di bancarotta documentale.
2. Il ricorso è, in tutta evidenza, inammissibile, in quanto attiene a questione
squisitamente di merito, qual è, notoriamente, quella afferente alla valutazione
delle risultanze processuali, insindacabile in questa sede di legittimità ogni qual
volta, come nel caso di specie, sia assistita da motivazione congrua e formalmente
corretta. Tale deve, invero, ritenersi quella in esame, che ha dato ampio conto del
ribadito giudizio di colpevolezza in ordine ai reati in contestazione, motivatamente
considerati integri in tutti gli elementi costitutivi.
2.1 Quanto alla bancarotta fraudolenta per distrazione, il giudice a quo ha fatto
corretta applicazione della regola di giudizio, oramai consolidata in subiecta
materia, secondo cui, a fronte del dato oggettivo dell’ammanco di beni (nel caso di
specie, liquidità di cassa ed attrezzature varie), che avrebbero dovuto rinvenirsi
nella disponibilità della società fallita, spetta all’imputato rendere spiegazioni in
merito alla loro destinazione, allo scopo del dovuto accertamento della relativa
utilizzazione per fini della società o, piuttosto, per ragioni ad essi estranee (cfr., tra

2

CONIDEFtATO IN DIRITTO

le altre, Cass. Sez. 5, 15.12.2004, n. 3400, rv 231411), senza che un siffatto
regime probatorio possa integrare indebita inversione dell’ordinario onus probandi.
2.2 Il dato fortemente indiziario, connesso all’omessa giustificazione è
enfatizzato, nel caso di specie, dalla mancanza di qualsiasi registrazione contabile
dei beni in questione, donde la connessa responsabilità per la bancarotta
fraudolenta documentale, stante l’obbligo giuridico a carico dell’amministratore

3. Per quanto precede, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con le
consequenziali statuizioni espressa in dispositivo. La declaratoria d’inammissibilità
osta alla delibazione della questione relativa alla prescrizione del reato sub B),
sollevata dal P.G. d’udienza, secondo i dettami della pronuncia delle Sezioni Unite
22.11.2000, n. 32, De Luca, rv. 217266.
P.Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di C 1000,00 in favore della Cassa
delle Ammende.
Così deciso il 4/12/2012

formale di tenere regolarmente le scritture contabili.

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